Ordinanza n. 286/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/09/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 87/1953
- art. 6legge 482/1968
usata come parametro
- art. 134legge cost. 1/1948
- art. 24legge cost. 1/1948
- art. 6legge 482/1968
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 3legge 482/1968
- art. 19legge 482/1968
- art. 6legge cost. 1/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'art. 6, comma
secondo, della legge 4 febbraio 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dal
Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bonamassa
Pasquale ed altra e il Ministero del lavoro - Ufficio Provinciale
Lavoro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che il Pretore di Bologna, con ordinanza 12 settembre
1980, ha dichiarato, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., che
sussiste il diritto dei ricorrenti Pasquale Bonamassa e Francesca
Indelicato ad essere inclusi, quali privi della vista, nell'elenco
degli invalidi di cui all'art. 19 legge 2 aprile 1968, n. 482
(disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private), e si è riservato di provvedere
con altra ordinanza sull'ulteriore corso del procedimento, senza
fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito,
imposto dall'art. 702, comma secondo, cod. proc. civ.;
rilevato che lo stesso Pretore con ordinanza 29 dicembre 1980 - a
scioglimento della precedente riserva - ha sollevato, di ufficio, le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo,
legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt.
134 e 24, comma primo, della Costituzione e all'art. 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità
costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte
costituzionale); e dell'art. 6 comma secondo, citata legge n. 482 del
1968, in riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35,
comma primo; 38, comma quarto, della Costituzione;
rilevato che il Pretore, dopo aver emanato il provvedimento di
urgenza, ha il solo obbligo - prescritto dal citato art. 702, comma
secondo, cod. proc. civ. - di fissare il termine perentorio per
l'inizio della causa di merito e non è legittimato a sollevare
questioni di legittimità costituzionale dato che non è pendente il
giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali
questioni.
Ritenuto, pertanto, che le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal Pretore di Bologna sono manifestamente inammissibili,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 186 del
1976; ord. n. 183 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni, proposte dal
Pretore di Bologna Con l'ordinanza in epigrafe, concernenti la
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo
1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), in riferimento agli artt. 134 e 24, comma primo, della
Costituzione e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui
giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza
della Corte costituzionale), e dell'art. 6, comma secondo, legge 2
aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) in
riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35, comma primo;
38, comma quarto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte