Ordinanza n. 286/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre
1984 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra
Marigo Giannino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 221 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 161- bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Padova dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, (T.U.
delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui
stabilisce che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini
della costituzione della rendita è quella relativa all'anno
precedente il verificarsi dell'infortunio (o della malattia
professionale), anche nel caso in cui il grado minimo indennizzabile
venga raggiunto in epoca successiva;
che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra chi denuncia la malattia
professionale nel momento in cui può essere già indennizzata e
colui il quale invece l'abbia denunciata in anticipo, atteso che in
questo secondo caso la retribuzione di riferimento potrebbe essere
inferiore a quella - normalmente più elevata - in atto nel periodo
successivo, più prossimo al momento del raggiungimento della soglia
del minimo indennizzabile;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che la rilevanza della predetta questione nel giudizio
principale è solo apoditticamente affermata, e non motivata, e che
mancano altresì precisazioni in ordine alla fattispecie concreta
idonee a consentire le necessarie valutazioni sulla rilevanza
medesima;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1985,
n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Padova con ordinanza del 9 novembre 1984 (r.o. 221/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte