Ordinanza n. 286/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-quinquieslegge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5
febbraio 1994 dal Tribunale di Macerata sulle istanze proposte da De
Santis Lina ed altri (nel procedimento penale a carico di Malasisi
Antero), iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Macerata ha sollevato, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,
successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 176 e 248 del 1994).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte