Ordinanza n. 286/2000
Altra decisione · depositata il 14/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 205/1999
- art. 70legge 205/1999
- art. 221legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo
unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.
Ecologia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal
pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Cramaro Angelo,
iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il
19 maggio 1999 nel corso di un procedimento penale per violazione
dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994,
n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione
al catasto. Ecologia), nella parte in cui prevedono l'applicabilità
del secondo comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4
del d.P.R. n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della
Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi
di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la
sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita alla
violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma
di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità, oggi non
più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto riguarda
le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del d.P.R. n. 425
del 1994;
che nel giudizio introdotto con la predetta ordinanza ha
prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale, precisato
che la questione sottoposta all'esame della Corte è analoga ad altra
questione sollevata dallo stesso pretore di Latina con ordinanza del
2 aprile 1998 (r.o. n. 448 del 1998), ha concluso per la infondatezza
della questione.
Considerato che in epoca successiva alla emissione della
ordinanza di rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di
cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo al quale faceva
riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, la questione
sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte