Ordinanza n. 287/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 17legge 10/1977
- art. 15legge 10/1977
- art. 17legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 legge
Regione Veneto 2 maggio 1980 n. 40 (Norme per l'assetto e l'uso del
territorio) promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1981 dal
Pretore di Portogruaro nel procedimento penale a carico di Falcon
Attilio ed altro iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Falcon Attilio e Bortolotto Ottorino, tratti a giudizio per avere
eseguito una costruzione diversa da quella prevista nella concessione
edilizia (art. 17 l. 28 gennaio 1977 n. 10), il Pretore di
Portogruaro con ordinanza del 16 giugno 1981 (reg. ord. n. 689 del
1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 93, ultimo comma, l. Reg.
Veneto 2 maggio 1980 n. 40, contenente una specifica definizione
delle "opere in parziale difformità dall'autorizzazione";
che secondo il Pretore la norma impugnata integrava non soltanto
il precetto contenuto nell'art. 15 l. 28 gennaio 1977 n. 10 e
sanzionato in via amministrativa, ma altresì il successivo art. 17
lett. a), relativo alle sanzioni penali per dette opere;
che tale integrazione contrastava, ad avviso del giudice
rimettente, con l'esigenza di uniforme disciplina per tutto il
territorio nazionale delle disposizioni penali, e quindi col
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e rendeva altresì
incerta la delimitazione dell'illecito per cui si procedeva, così
ledendo il principio di tassatività della fattispecie penale, di cui
all'art. 25 Cost.;
che nel giudizio interveniva il Presidente della Giunta
regionale del Veneto, chiedendo che la questione fosse dichiarata non
fondata, in quanto la norma impugnata serviva ad integrare soltanto
l'art. 15 l. statale n. 10 del 1977, concernente le sanzioni
amministrative, e non anche i precetti penali contenuti nell'art. 17
della stessa legge;
Considerato che - a prescindere dalla sopravvenienza della legge
statale 28 febbraio 1985 n. 47 e in particolare degli artt. 2
(sostituzione degli artt. 15 e 17 l. n. 10 del 1977); 7, primo comma
(opere eseguite in totale difformità dalla concessione); 8
(determinazione delle variazioni essenziali) e 20 (sanzioni penali),
nonché delle leggi urbanistiche regionali 27 giugno 1985 n. 61 e 11
marzo 1986 n. 9 - il dubbio di incostituzionalità si appalesa
manifestamente infondato in quanto la definizione contenuta
nell'impugnato art. 93, ult. co., l. reg. n. 40 del 1980 è intesa -
come dedotto dalla stessa Regione Veneto - ad integrare l'art. 15 l.
statale n. 10 del 1977, ossia la disciplina concernente le sanzioni
amministrative, e non riguarda le fattispecie penali previste
nell'art. 17 l.;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 93, ultimo comma, l. Regione Veneto 2 maggio
1980 n. 40, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. dal
Pretore di Portogruaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte