Ordinanza n. 287/1988
Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge
della Regione Puglia 27 febbraio 1984, n. 10 (Norme per la disciplina
dell'attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di
Bari, sul ricorso proposto da De Marco Nicola contro la Regione
Puglia, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di De Marco Nicola;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 27 febbraio 1986 il T.A.R.
della Puglia - Sede di Bari, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33 della l. regionale pugliese 27 febbraio
1984 n. 10, nella parte in cui non prevede tra i mezzi di caccia
l'uso dei falchi; e ciò in riferimento agli art.li 3 e 117 Cost.;
che, secondo l'ordinanza, vige in proposito il principio
inderogabile di cui all'art. 9 della legge statale 27 dicembre 1977
n. 968 che disciplina i mezzi di caccia, fra i quali anche quello
relativo all'uso del falco;
che fra i poteri della regione in materia, contemplati
dall'art.12 della citata legge statale - osserva l'ordinanza - non
esiste la possibilità d'intervenire in tema dei mezzi di caccia;
che la Regione si è difesa davanti al T.A.R. rilevando che
l'art.11 della legge statale non contempla il falco tra le specie di
cui sono consentite la cattura, la detenzione o il commercio di
esemplari, per cui non sarebbe pensabile che possa essere usata per
la caccia una specie che non può essere né catturata, né detenuta
né commerciata;
che a ciò l'ordinanza obbietta che quel divieto non riguarda le
specie di uccelli non appartenenti alla fauna italiana, e perciò
propone la suindicata questione di legittimità costituzionale;
che nel presente giudizio si è costituita solo la parte privata
ricorrente davanti al T.A.R., ma la costituzione è fuori termine;
Considerato che la risposta dell'ordinanza al rilievo della
Regione (secondo cui non potrebbe consentirsi l'uso del falco nella
caccia perché l'art. 11 della legge statale non ne consente né la
cattura né la detenzione o il commercio) non può ritenersi
esaustiva, dato che, in realtà, esistono numerose specie di falchi
stazionarie italiane, come - fra le grandi specie - il Lanaro,
copioso proprio nelle Puglie, oltre che in Calabria, e - fra le
piccole specie - il Gheppio e il Falco grillario, comune nel sud
della Toscana;
che l'ordinanza non ha, invece, tenuto alcun conto del quarto
comma dell'art. 18 della legge statale, dove è detto che "le Regioni
possono, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina,
autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in
periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero
precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio",
in guisa che non esiste alcuna contraddizione nella legge statale fra
l'art. 11 e l'art. 9, terzo comma, dato che la legge stessa indica
all'art. 18 le fonti donde i falchi possono essere acquistati
liberamente anche in Italia, per uso venatorio;
che, pertanto, è opportuno che il giudice rimettente rivaluti
tutta la situazione anche alla luce di quest'ultima disposizione,
nell'intento di considerare la possibilità di risolvere la questione
sul piano interpetrativo e, comunque, per tenerne conto nella
motivazione dell'ordinanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo della
Puglia, sede di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte