Ordinanza n. 287/1989
Altra decisione · depositata il 25/05/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Ordinamento penitenziario
- art. 18legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 15legge 330/1988
- art. 16legge 330/1988
- art. 17legge 330/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel
testo sostituito ad opera dell'art.18 della legge 10 ottobre 1986, n.
663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1988 dal Tribunale di
sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza su domanda di
Santamaria Giacomo, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 maggio 1988, il Tribunale
di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera dell'art. 18
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, ai fini
della concessione della liberazione anticipata, prevede il computo
del periodo "della custodia cautelare", secondo quanto si legge nel
dispositivo, o del periodo "trascorso agli arresti domiciliari",
secondo quanto si legge nella motivazione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo
penale), i cui artt. 15, 16 e 17 hanno, rispettivamente, sostituito
l'art. 254-bis (Misura disposta in luogo della custodia in carcere
con il mandato o l'ordine di cattura), abrogato l'art. 254-ter
(Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento
successivo) e sostituito il primo comma dell'art. 254-quater
(Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia
in carcere), norme tutte relative anche alla misura dell'arresto
domiciliare;
e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Torino perché verifichi se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte