Ordinanza n. 287/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 18/1983
usata come parametro
citata
- art. 5d.l. 142/1987
- art. 5legge 142/1987
- art. 5legge 326/1987
- art. 5legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26
gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa)
promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 luglio
1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul
ricorso proposto da Di Luca Girolamo contro l'Intendenza di finanza
di Reggio Emilia, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1989
dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul
ricorso proposto da Serri Giovanni contro l'Intendenza di finanza di
Reggio Emilia, iscritta al n. 629 del registro ordinanza 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di due giudizi proposti avverso la chiusura
(rectius: la sospensione delle licenze) di esercizi commerciali,
disposta in conseguenza di più violazioni dell'obbligo di emissione
dello scontrino fiscale da parte degli esercenti, la Commissione
tributaria di primo grado di Reggio Emilia, con due ordinanze di
identico contenuto emesse l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983
n. 18, (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti
dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa), per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, perché, a differenza di quanto previsto
dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale, la norma impugnata
non reca la punibilità del destinatario dello scontrino fiscale per
la violazione dell'obbligo di conservazione dello stesso e non
prevede che il commerciante trasgressore sia sentito personalmente
prima dell'emissione del provvedimento sanzionatorio consistente
nella sospensione della licenza;
che, ad avviso del giudice a quo, la diversità di trattamento
tra le due fattispecie non si giustificherebbe perché, nei casi di
omissione o irregolare rilascio delle ricevute o degli scontrini
fiscali, si verterebbe in situazioni complementari tra di loro, come
è dimostrato dalla previsione dell'art. 5 del d.l. 16 aprile 1987,
n. 142, che consente l'opzione per il rilascio di scontrino o
ricevuta fiscale;
che, inoltre, per effetto della norma denunciata si avrebbe una
limitazione del diritto di difesa in violazione dell'art. 24 della
Costituzione, perché colui che emette lo scontrino fiscale non può
opporre agli agenti accertatori la testimonianza del cliente, per la
mancanza di una norma che, così come avviene nelle ipotesi di
rilascio di ricevuta fiscale, lo coinvolga nel sistema sanzionatorio;
che non si sono costituite le parti private;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi, ha chiesto che la questione sia dichiarata in
parte inammissibile e, comunque, infondata;
che, secondo la difesa dello Stato, il giudice a quo,
sottoponendo al sindacato della Corte l'intero art. 2 della legge n.
18 del 1983 senza specificazione delle singole disposizioni, mira ad
ottenere una pronuncia di carattere additivo sotto un duplice
profilo: della introduzione di una sanzione pecuniaria a carico di
coloro che non richiedono o non conservano lo scontrino fiscale così
com'è previsto per la ricevuta fiscale - e della introduzione di un
onere di previa audizione del trasgressore nel corso del procedimento
amministrativo di sospensione della licenza commerciale;
che, ad avviso dell'interveniente, la questione sarebbe per il
primo profilo inammissibile, in quanto l'obbligo di accettare lo
scontrino fiscale e di conservarlo per un breve tratto di tempo e di
spazio già esisterebbe a carico del destinatario, dovendosi ritenere
che costituiscano illeciti sanzionati sia il rifiuto della presa in
consegna dello scontrino fiscale emesso ed offerto, sia il
consapevole concorso del destinatario nella mancata emissione dello
stesso;
che, a sostegno della eccezione di inammissibilità,
l'Avvocatura generale dello Stato afferma altresì che gli obblighi
strumentali di tenuta, redazione e conservazione di documenti sono
posti dal legislatore a presidio di interessi pubblici e non per
rafforzare il diritto di difesa dell'imprenditore commerciale;
che, nel merito, e relativamente ad entrambi i profili, la
stessa avvocatura ritiene che non sia giustificato elevare a tertium
comparationis la normativa particolare relativa alla ricevuta fiscale
e che il diritto di difesa non subisca limitazioni per effetto
dell'assenza di un obbligo specifico, a carico dei destinatari degli
scontrini, di "esibire" il documento, sia perché sussiste sempre la
possibilità di autodifesa del trasgressore in sede di
verbalizzazione della infrazione, sia perché la censura si riferisce
ad un'empirica possibilità di addurre circostanze in una sede
pre-giudiziaria, donde la infondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano la medesima
questione e che, pertanto, i giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con unica pronuncia;
che, in relazione all'oggetto dei giudizi a quibus, occasionati
dalla impugnativa di ordinanze con le quali è stata disposta, ai
sensi del quarto e del quinto comma dell'art. 2 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, la sospensione di licenze di esercizi
commerciali, la questione di legittimità costituzionale, pur
proposta nei confronti dell'intero art. 2 citato, deve intendersi
necessariamente circoscritta al quarto ed al quinto comma dello
stesso art. 2, perché nell'ambito di questo sono soltanto dette
disposizioni a costituire il presupposto normativo in base al quale
sono state emanate le ordinanze di sospensione delle licenze, oggetto
dei giudizi a quibus;
che, pertanto, in relazione a tale oggetto la prospettata
questione è irrilevante per la parte in cui essa investe il
procedimento di irrogazione delle pene pecuniarie in caso di mancata
emissione dello scontrino fiscale, procedimento disciplinato dal
primo, secondo e terzo comma dell'art. 2 citato, di cui si è fatta
applicazione ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie, cioè
di un antecedente che, pur costituendo il presupposto necessario per
la sospensione della licenza, è ormai divenuto inoppugnabile in sede
di irrogazione di questa ulteriore misura che consegue a tre
violazioni già in precedenza accertata e autonomamente definite, per
cui il relativo procedimento non può più costituire oggetto di
sindacato;
che è l'ulteriore autonoma questione di legittimità
costituzionale ad investire direttamente le disposizioni (commi
quarto e quinto dell'art. 2 cit.) che disciplinano il procedimento,
oggetto di sindacato nei giudizi a quibus, di irrogazione della
misura della sospensione della licenza, perché con questa questione
si lamenta che tali disposizioni non prevedono l'onere di audizione
del trasgressore prima della irrogazione di detta misura, così come
- ad avviso del giudice rimettente - sarebbe invece prescritto per le
ipotesi soggette al regime della ricevuta fiscale, con conseguente
lesione del principio di uguaglianza;
che detta questione è manifestamente infondata, perché non può
elevarsi a tertium comparationis la disciplina relativa a
quest'ultimo regime che ha una sua peculiare fisionomia connessa al
suo carattere di maggior rigore rispetto a quella propria dello
scontrino fiscale, tanto è vero che le modifiche apportate dal
decreto legge 1° ottobre 1982, n. 697 al regime predetto hanno
aggiunto, alla originaria previsione della misura della sospensione
in dipendenza di "tre distinte violazioni... nel corso di un
quinquennio" (disciplina, questa, omologa rispetto a quella relativa
allo scontrino fiscale, dettata dal quarto comma dell'art. 2 della
legge n. 18 del 1983), l'ulteriore concorrente ipotesi di irrogazione
della medesima misura "qualora sia stato notificato avviso di
irrogazione di pena pecuniaria...", e quindi anche per una sola
violazione, per cui solo per tale seconda ipotesi, nella quale la
irrogazione è lasciata alla valutazione discrezionale dell'autorità
amministrativa, è prevista la previa audizione dell'interessato;
che la supposta identità delle due situazioni non è affatto
confermata - come invece si sostiene nelle ordinanze di rimessione -
dal legislatore, nel momento in cui ha riconosciuto all'esercente il
diritto di opzione nel rilascio di uno dei due documenti fiscali;
che, infatti, sulla base (non già dell'art. 5 del d.-l. 16
aprile 1987 n. 142, pur richiamato dal giudice a quo, ma non
convertito in legge, bensì) del testo dell'art. 5 del d.-l. 4 agosto
1987, n. 326 - come risultante dalla sua conversione in legge (legge
3 ottobre 1987, n. 403) ed altresì dal suo confronto con quello
emanato dal Governo, che è diverso da quello poi convertito - deve
escludersi che si tratti di una opzione generalizzata;
che deve, invece, ritenersi che si sia in presenza della
possibilità per alcune categorie di contribuenti, già assoggettate
all'obbligo dello scontrino fiscale, di optare, ove lo ritengano più
conveniente, per il regime della ricevuta fiscale, con tutte le
conseguenze che questo assoggettamento comporta, dal che non è
consentito dedurre che si sia in presenza di regimi identici che,
come tali, esigano una identità di disciplina per quanto concerne il
procedimento di irrogazione della misura della sospensione della
licenza;
che, invece, si tratti di regimi sostanzialmente differenti,
tali da giustificare la censurata diversità di disciplina, risulta
proprio dalla necessità di una formale opzione da parte del
contribuente per il passaggio dall'uno all'altro (art. 5, secondo
comma, del d.-l. n. 326 del 1987, convertito con modificazioni nella
legge n. 403 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 26 gennaio 1983,
n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti
dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa), nella parte in cui
non prevede un'autonoma sanzione per il destinatario dello scontrino
fiscale che non riceva o non conservi il documento per un breve
tratto di tempo e di spazio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 citato, nella parte in cui
non prevede l'onere di audizione del trasgressore prima della
irrogazione della sanzione della sospensione della licenza
commerciale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con le
medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte