Ordinanza n. 287/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo unico
della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge
16 maggio 1984, n. 138 relativa ai giovani di cui alla legge 1°
giugno 1977 n. 285, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990
dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di
Lecce, sul ricorso proposto da Semeraro Franco contro il Ministero
delle Finanze, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione di Lecce, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (pervenuta a
questa Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.
894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa
ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), nella parte in
cui riserva la possibilità di partecipare ad un nuovo esame di
idoneità per l'immissione in ruolo soltanto ai giovani assunti con
contratti a tempo determinato, che abbiano sostenuto, ma non
superato, il precedente esame di idoneità o che per motivate ragioni
non abbiano potuto parteciparvi, e che siano in servizio alla data
del 31 maggio 1984, escludendo invece coloro che, pur trovandosi,
come il ricorrente, nelle medesime condizioni, non siano più in
servizio a quella data unicamente per effetto della risoluzione del
rapporto di lavoro conseguente al mancato superamento del primo esame
di idoneità;
che, ad avviso del giudice a quo, tale discriminazione, operata
soltanto in virtù di un presupposto temporale, sarebbe irragionevole
e ingiustificata e fonte di illegittima disparità di trattamento tra
situazioni sostanzialmente uguali;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la predetta questione di legittimità
costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, è stata
dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;
che l'ordinanza di rimessione non adduce argomentazioni né
prospetta motivi nuovi, tali da indurre la Corte a mutare il proprio
orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.
894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa
ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 275), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte