Ordinanza n. 287/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 332/1995
usata come parametro
citata
- art. 371-bisCodice penale
- art. 405Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1,
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il 3
febbraio 1997 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a
carico di F. G. ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,
prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il Tribunale di Messina ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8
agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema
di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto
di difesa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui stabilisce che l'art. 371-bis secondo comma, cod. pen. - ove
è disposta la sospensione del procedimento per il reato di false
informazioni al pubblico ministero, previsto dal primo comma del
medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale
sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza
di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente
definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere -
non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in
vigore della legge, sia già stata esercitata l'azione penale ai
sensi dell'art. 405 cod. proc. pen;
che il giudice rimettente - individuata la ratio della
sospensione del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che
il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico
ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla
pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente
sulle posizioni dell'accusa - rileva che la norma impugnata
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
imputati le cui posizioni sono invece, sotto il profilo indicato, del
tutto identiche, in quanto nella disciplina transitoria la
sospensione del processo risulta ancorata ad "un dato generale
(l'entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica del
processo";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che con ordinanza n. 61 del 1998 questa Corte ha
dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8
agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost;
che la Corte da un lato ha posto in rilievo che la ratio della
disciplina "a regime" della sospensione del procedimento, contenuta
nell'art. 371-bis secondo comma, cod. pen., è ravvisabile
nell'esigenza di garantire la libertà morale e di autodeterminazione
della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di
condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel
momento in cui nel procedimento principale l'organo dell'accusa è
"processualmente" interessato alla formazione della prova, dall'altro
ha osservato che la norma transitoria non contrasta con la ratio che
sottostà alla disciplina "a regime", dal momento che, una volta che
sia stata esercitata l'azione penale per il reato di false
informazioni, la posizione dell'imputato è ormai sottoposta al
giudizio dell'autorità giurisdizionale, e quindi sottratta a
potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al
quale il reato è stato commesso;
che la Corte ha concluso che dal confronto tra la disciplina "a
regime" e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non
irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire
l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione dei
procedimenti per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. in corso
al momento dell'entrata in vigore della legge;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella
ordinanza richiamata;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.
332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte