Ordinanza n. 287/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4,
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Modena sul ricorso proposto da Reggiani Domenico
contro l'Ufficio del registro di Modena, iscritta al n. 230 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di una
cartella esattoriale, formata, a seguito di denuncia di successione,
dall'Ufficio del registro di Modena, la Commissione tributaria
provinciale di Modena, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro);
che detta norma, ad avviso del giudice a quo determinerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che
dispongono della rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne
dispongono, con conseguente vulnus all'art. 3 della Costituzione per
violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità di tutti i
cittadini;
che, pertanto, sarebbe auspicabile, secondo il giudice
rimettente, che la determinazione del valore degli immobili nel
rispetto del principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma
4, del citato testo unico, fosse consentita, come risultanza
dell'applicazione di criteri rigorosamente oggettivi, a tutti i
contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere;
che nel giudizio promosso con la predetta ordinanza ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza della questione.
Considerato che la questione sollevata è già stata dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze n. 582 del 1989,
n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987;
che pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che
possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Modena, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte