Ordinanza n. 288/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 10d.P.R. 597/1973
citata
- art. 10legge 576/1975
- art. 18legge 576/1975
- art. 8d.l. 260/1974
- art. 2d.l. 30/1976
- art. 3d.P.R. 920/1976
- art. 48d.P.R. 597/1973
- art. 44Riscossione imposte sul reddito
- art. 44d.P.R. 692/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche); dell'art. 48 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1982 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 405
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Forno Filippo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con distinti ricorsi Forno Filippo, lavoratore
dipendente, richiese per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 il rimborso
della IRPEF, pagata per la non riconosciuta deduzione oltre lit.
3.000.000 degli interessi passivi di un mutuo ipotecario nonché per
la mancata detrazione delle spese di trasporto sopportate per recarsi
al posto di lavoro, il tutto con gli interessi oltre all'effettiva
svalutazione monetaria;
che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Genova con
ordinanza del 28 gennaio 1983 (registro ord. n. 405/83) sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimità
costituzionale: A) dell'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 che
ha modificato l'art.10 lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
B) dell'art. 48 di detto d.P.R., modificato dall'art. 10 della legge
2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n.
417;
C) dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 692 (recte 602),
modificato dall'art. 8 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260 convertito con
modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2
del D.L. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n.
160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920;
che il giudice rimettente in tutte e tre le questioni sollevate
prospettava il contrasto delle suddette disposizioni con i citati
a) l'art. 5 della legge 114/77, limitando a decorrere dal 1976
la deduzione degli interessi passivi per un importo non superiore a
L. 3.000.000 e per i soli mutui garantiti da ipoteca su immobili,
incideva su rapporti giuridici preesistenti, rispetto ai quali non
sussistevano i suddetti limiti, in contrasto con l'affidamento dei
contribuenti nella legislazione vigente al momento in cui il mutuo
era stato stipulato;
b) l'art. 48 del d.P.R. 597/73 non consentiva nella
determinazione del reddito di lavoro dipendente la deduzione dei
costi di produzione, a differenza di quanto avveniva per i lavoratori
autonomi (art. 50 stesso d.P.R.);
c) l'art. 44 del d.P.R. 602/73 escludeva, per i rimborsi di
imposte pagate, la corresponsione degli interessi per il primo
semestre compreso fra la data del versamento del tributo e la data
dell'ordinativo e limitava altresì il pagamento degli stessi ad un
tasso del 6% semestrale, insufficiente a compensare la svalutazione
monetaria;
che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte
privata Forno Filippo, la quale svolgeva considerazioni adesive
all'ordinanza di rimessione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 597/73 nel testo
modificato dall'art. 5 legge cit. è stata già decisa con sentenza
n. 143 del 1982 con cui questa Corte ha escluso che la retroattività
della norma impugnata leda il principio della capacità contributiva,
né alcun elemento nuovo viene addotto in contrasto a tale
orientamento;
che è altresì manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48 stesso d.P.R., in quanto la
diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori
autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua
giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni tra le due
categorie di lavoratori (cfr. sent. n. 284 del 1985), in relazione
alla peculiarità della situazione dei lavoratori autonomi, i quali
debbono approntare i mezzi per l'organizzazione e lo svolgimento
della loro attività produttiva;
che infine manifestamente infondata è anche la questione di
legittimità dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, in quanto la disciplina
degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale
natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei
soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e
lavoristica sicché la sua disciplina rientra nella sfera di
discrezionalità del legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt.:
10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114;
48 stesso d.P.R. modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre
1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'art. 8 del
D.L. 6 luglio 1974 n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14
agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30
convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado
di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte