Ordinanza n. 288/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 2248/1865
- art. 5legge 2248/1865
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 20legge 47/1985
- art. 16legge 36/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso
amministrativo), e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1989 dal
pretore di Teramo - Sezione distaccata di Atri - nel procedimento
penale a carico di Spitilli Nicolino, iscritta al n. 28 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 14 ottobre 1989, il pretore di Teramo
- Sezione distaccata di Atri, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e, di riflesso, degli
artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, 70,
97, 101 e 112 della Costituzione;
che riferiva il pretore nell'ordinanza di una concessione
edilizia n. 45 rilasciata il 26 aprile 1989 dal Sindaco di Atri a
tale Nicolino Spitilli per la "ristrutturazione senza alcun aumento
di volume" di un fabbricato preesistente sito in zona agricola
gravata da vincolo paesistico;
che, al contrario, lo Spitilli - come risultava dagli
accertamenti dei carabinieri - non soltanto aveva quasi totalmente
demolito l'edificio anche nei muri perimetrali, ma per di più lo
aveva poi ricostruito non solo in violazione delle norme di
disciplina dello strumento urbanistico vigente, ma altresì in
contrasto con l'art. 70 della legge della regione Abruzzo n. 18 del
1983;
che, a seguito di ciò, lo Spitilli veniva imputato del reato di
cui all'art. 20, lettera b, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e il
cantiere sottoposto a sequestro;
che, però, lo Spitilli il 30 agosto 1989 avanzava istanza per
l'accertamento di conformità ex art. 13 della citata legge n. 47 del
1985, e l'assessore delegato del Comune gli rilasciava concessione in
sanatoria n. 104 in data 22 settembre 1989;
che, a quel punto, il pretore sollevava la questione di
legittimità di cui s'è detto, rilevando che la concessione in
sanatoria non si è affatto preoccupata dell'accertamento di
conformità di cui all'art. 13 della legge (che lo Spitilli peraltro
aveva espressamente richiesto) e difatti non ve n'è alcun cenno
nella parte motiva della concessione, mentre gli accertamenti della
polizia giudiziaria avevano messo in luce che strumento urbanistico
vigente e legge regionale erano stati violati quanto ad indice
planivolumetrico, quanto al rapporto con la minima entità colturale
(mq 10.000 per art. 70 della legge; mq 8810 nella realtà di specie),
e quanto alle distanze tra fabbricato e confine (di gran lunga
inferiori a quelle di piano);
che il pretore si mostra ben edotto, nella lunga motivazione
dell'ordinanza, della largamente consolidata giurisprudenza della
Cassazione, anche a Sezioni Unite (non superata nei principi da due
più recenti decisioni), secondo la quale il giudice ordinario non
può disapplicare il provvedimento amministrativo di cui - salvo i
casi di lesione di diritti soggettivi o di illiceità penale - non
può valutare la legittimità neppure "incidenter tantum", atteso
quanto dispongono gli artt. 4 e 5 del citato all. E della legge n.
2248 del 1865 (giurisprudenza che egli dichiara "condivisibile"),
così come riconosce che la detta giurisprudenza, originariamente
riguardante le concessioni edilizie per costruzione, è stata poi
estesa anche a quelle in sanatoria;
che parimenti il pretore si dichiara bene a conoscenza
dell'analoga giurisprudenza di questa Corte, particolarmente
rappresentata dalla sentenza 23-31 marzo 1988 n. 370 (e successive
ordinanze d'inammissibilità) con la quale la questione è stata
dichiarata infondata;
che, tuttavia, ritiene il pretore di dovere risollevare la
questione sotto profili che egli definisce "nuovi", in quanto opina
che il principio di eguaglianza vada correlato agli art. 70 e 97
della Costituzione, in guisa da far risaltare il primato della legge;
che da ciò deriverebbe l'incompatibilità di ogni preclusione
al giudice dell'esercizio della funzione giurisdizionale in presenza
di specifiche violazioni di legge, specie quando si tratti di
violazione di fattispecie penalistica intesa alla tutela di interessi
pubblici;
che, nella specie, un reato è stato sicuramente commesso, ed il
giudice penale deve poter accertare direttamente se si siano
verificate le condizioni che consentono di dichiarare l'estinzione
del reato, anziché arrestare la sua attività giurisdizionale
innanzi ad un provvedimento amministrativo, che oltre tutto nulla
dice sul punto perché nulla ha accertato;
Considerato che il giudice rimettente è bene informato sia sulla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, che dichiara condivisibile,
sia su quella di questa Corte, non si vede in che consista la novità
del profilo che il pretore intende presentare risollevando una
questione che la Corte ha dichiarato infondata soltanto or è un
anno;
che, infatti, proprio l'argomento dominante dell'ordinanza,
secondo cui, vincolando il giudice penale all'esito di un
procedimento amministrativo, l'art. 22 impugnato subordinerebbe il
giudice penale ad altro giudice e al suo provvedimento, anziché alla
legge, rivela - secondo la citata sentenza di questa Corte - "la
fragilità della proposta questione", in quanto, " a voler seguire lo
stesso assunto si dovrebbe giungere a sostenere che tutte le volte in
cui la legge impone al giudice penale di attenersi ad accertamenti
extragiudiziali, lo subordini non alla legge ma ad altre autorità o
ad altri giudici";
che la stessa sentenza ha, anzi, precisato che "chi, peraltro,
sostenesse che l'accertamento della conformità delle opere agli
strumenti urbanistici vada demandato al giudice penale spoglierebbe
l'autorità amministrativa delle proprie istituzionali competenze";
che, pertanto, i principi sinora affermati devono essere
confermati e la sollevata questione dichiarata manifestamente
infondata, non senza rilevare, tuttavia, che l'illiceità penale di
una concessione non deriva soltanto dalla collusione (che il pretore
esclude dalla specie), ma da qualsiasi violazione della legge penale
che abbia a viziare il momento formativo della volontà della
pubblica amministrazione, e perciò anche dal delitto di cui all'art.
328 codice penale che incrimina la volontaria indebita omissione da
parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico codice
penale che incrimina la volontaria indebita omissione da parte del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di atti
dell'ufficio o del servizio: omissione che nella specie poteva essere
rappresentata dal mancato accertamento di conformità, richiesto
dall'istanza dell'interessato, che la legge pone alla base della
concessione in sanatoria, e di cui non esiste alcun accenno nel
provvedimento amministrativo (fattispecie peraltro ora sostituita
dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 36, che ne ha modificato
la configurazione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e degli artt. 13 e 22
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112
della Costituzione, sollevata dal pretore di Teramo - Sezione
distaccata di Atri, con ordinanza 14 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte