Ordinanza n. 288/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 75/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. e, n. 1,
del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso
con l'ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Pretore di Velletri -
Sezione distaccata di Genzano di Roma, nel procedimento penale a
carico di Nicotra Concetta ed altro, iscritta al n. 192 del registro
ordinanze 1991, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Velletri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12
aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui, a
suo avviso, non consente di includere le opere edilizie abusive di
limitata volumetria, ma rimaste incompiute, tra quelle cui è
applicabile il beneficio dell'amnistia, in quanto "non essendo stata
terminata l'opera non è possibile determinarne il volume"; il che
comporterebbe una illegittima disparità di trattamento nei confronti
di ipotesi più gravi (opere edilizie compiute) che godrebbero invece
di un più favorevole trattamento;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che detta interpretazione della norma impugnata, sulla
quale il giudice remittente fonda la questione, è da ritenersi
manifestamente erronea in quanto la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (resa in occasione dei precedenti provvedimenti di
amnistia, identici sul punto in esame) è unanime nel ritenere che
nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una limitata
entità dei volumi illegittimamente realizzati" rientri anche
l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di
elevazione, o in altra struttura muraria, giacché anche dette opere
sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare
una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente
a fini edilizi (cfr. tra le altre: Cass., sez. 3ª, n. 7871 del 5
ottobre 1983; sez. 3ª, n. 4178 del 6 maggio 1985);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R.
12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte