Ordinanza n. 288/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo
comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), promossi con sei ordinanze emesse il 17 e il 19 giugno, il
24 aprile, il 17 giugno (due ordinanze) e il 14 luglio 1998 dal
Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 569, 596, 597,
669, 679 e 680 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 37, 39 e 40, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il tribunale di Udine, investito di procedimenti
aventi a oggetto il reato di cui all'art. 90, secondo comma, del
testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570, con sei ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo
unico menzionato, il quale stabilisce un termine prescrizionale di
due anni per tutti i reati ivi contemplati, con ciò derogando
all'art. 157 del codice penale;
che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la
disparità di disciplina a seconda che il reato sia commesso in
occasione delle elezioni politiche nazionali o in quelle
amministrative (comunali e provinciali), e per l'intrinseca
irragionevolezza del termine prescrizionale di due anni, che
vanificherebbe l'esercizio dell'azione penale, con inutile dispendio
di attività processuali e lesione degli artt. 97 e 112 della
Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel
senso della inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza.
Considerato che, per l'identità della materia, le ordinanze vanno
riunite e decise con unica pronuncia;
che la questione è inammissibile, perché è rimesso alla
ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento
di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che
attenga alla punibilità;
che questa Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione
di favore qui denunciata, assumendo quale termine di raffronto l'art.
157 del codice penale, che è, sì, norma di carattere generale, ma
non per questo può essere considerata come momento necessario di
attuazione dei principi costituzionali invocati (sentenza n. 455 del
1998);
che non sono addotti, con le ordinanze in esame, motivi nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo
comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Udine, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte