Ordinanza n. 288/2000
Altra decisione · depositata il 14/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 221/1988
- art. 3legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 3legge 27/1981
- art. 1legge 537/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
22 giugno 1988, n.221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato
dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio sul ricorso proposto da Giorgio Macciotta ed altri contro il
Ministero della giustizia, iscritta al n. 406 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da dipendenti del
Ministero della giustizia, addetti alle cancellerie e segreterie
giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità
giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati
dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il
2 febbraio 1994, ma pervenuta il 30 giugno 1999, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988,
n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, comma
61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica);
che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 dispone
che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988,
che ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie una indennità, si interpreta nel senso che il richiamo
all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare nella misura vigente al
1° gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di
adeguamento triennale previsto per i magistrati;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione
imposta dalla disposizione denunciata determinerebbe una non
giustificata disparità di trattamento, nel calcolo di indennità
riferite ad attività connesse, del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie rispetto ai magistrati, comportando anche una
irragionevole svalutazione nel tempo del contenuto economico
dell'indennità;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione, già
esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995.
Considerato che l'ordinanza di rimessione propone nuovamente una
questione già dichiarata non fondata o manifestamente infondata
(sentenza n. 15 del 1995; ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e nn. 33 e
167 del 1996), giacché la diversità di disciplina delle due
indennità sarebbe giustificata dalla non omogeneità delle diverse
categorie di dipendenti poste a raffronto e dal differente meccanismo
di determinazione del loro trattamento retributivo, così escludendo
la dedotta illegittimità costituzionale alla omessa applicazione,
anche al personale amministrativo, del sistema di adeguamento
automatico previsto per i magistrati;
che, peraltro, successivamente all'emissione dell'ordinanza
di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1996, n. 525
(Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia
e giustizia e delle magistrature speciali), che, nel quadro di una
nuova considerazione della materia rientrante nella discrezionalità
del legislatore, ha stabilito, all'art. 1, che all'indennità
prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
si applica fino al 31 dicembre 1993, con decorrenza dal 1 gennaio
1991, "il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27", affidando la "successiva dinamica" di
tale indennità alla contrattazione collettiva e disponendo
l'estinzione dei giudizi pendenti;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, affinché valuti nuovamente, tenendo conto della
sopravvenuta modifica legislativa, se la questione di legittimità
costituzionale sia ancora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte