Ordinanza n. 288/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 28legge 472/1999
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla
legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),
promosso, nell'ambito di un procedimento civile, dal Tribunale di
Genova con ordinanza del 31 maggio 2001, iscritta al n. 711 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2002 il
giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 2001 il Tribunale di
Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle
modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi
nel settore dei trasporti), "nella parte in cui non esclude
l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione
nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo
articolo [esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con
veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione], equiparando la violazione di tale comma a
quella del tutto diversa del comma 18 [esecuzione di trasporti
eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza
autorizzazione]";
che il tribunale, premesso di essere investito
dell'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con la
quale erano state applicate al ricorrente la sanzione pecuniaria
amministrativa per violazione dell'art. 10, comma 19, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 per avere effettuato un trasporto
eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione, nonché le sanzioni accessorie, previste dal
comma 24 del medesimo art. 10, del ritiro della patente e della
sospensione della carta di circolazione del veicolo, precisa di aver
già sollevato in precedenza identica questione di legittimità
costituzionale (r.o. n. 722 del 1999);
che questa Corte aveva disposto, con ordinanza n. 308 del
2000, la restituzione degli atti al giudice a quo affinché
verificasse l'incidenza delle modifiche apportate alla norma
censurata dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge n. 472 del
1999;
che il rimettente osserva che, alla stregua della conforme
giurisprudenza di legittimità in materia di illeciti amministrativi,
il giudice è tenuto ad applicare la legge vigente al momento del
verificarsi del comportamento illecito, anche ove la legge successiva
sia, come nel caso di specie, più favorevole, con conseguente
perdurante rilevanza della questione;
che nel merito il giudice a quo richiama le argomentazioni
svolte nella precedente ordinanza;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si pone in
contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevole equiparazione agli
effetti sanzionatori della condotta di chi esegue trasporti
eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione (comma 19) alla condotta di chi esegue trasporti
eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione (comma 18),
fattispecie in relazione alle quali nel testo anteriore alle
modifiche introdotte dalla legge n. 472 del 1999 era prevista la
medesima sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione;
che il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato "in
modo identico, per quanto attiene alla sanzione accessoria della
sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo",
illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde
differenze sul piano oggettivo e soggettivo e da ben diverse
potenzialità offensive, in quanto la condotta di chi esegue
trasporti senza autorizzazione costituisce "l'ipotesi obiettivamente
più grave di violazione della disciplina relativa ai trasporti
eccezionali, nonché la forma più grave di danno, o, quanto meno, di
messa in pericolo dei beni oggetto della tutela normativa" mentre la
condotta di chi esegue un trasporto eccezionale senza osservare le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione si configurerebbe come una
violazione più lieve, potendo sostanziarsi nella inosservanza di
prescrizioni meramente accessorie e senza alcuna diretta influenza
sui beni giuridici tutelati dalla norma;
che lo stesso legislatore, tenendo presente la differenza fra
i due illeciti, ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria
più elevata per la prima ipotesi, mentre per la violazione del comma
19 ha determinato il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa
in misura inferiore a quella stabilita quale minimo per la violazione
del comma 18;
che, invece, nel disciplinare le sanzioni amministrative
accessorie il legislatore avrebbe del tutto irragionevolmente
trascurato gli elementi di diversità delle due fattispecie,
prevedendo per entrambe l'applicazione della sospensione della carta
di circolazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
alla luce della giurisprudenza costituzionale la determinazione della
misura della sanzione può essere sindacata in sede di controllo di
legittimità costituzionale soltanto ove venga superato il limite
della ragionevolezza;
che, inoltre, il raffronto tra trattamenti sanzionatori
diversi non può essere effettuato "separatamente per uno solo degli
elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in
comparazione" ma va operato in relazione alla "disciplina
sanzionatoria complessiva quando, appunto, una molteplicità di
sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra
reciprocamente";
che l'Avvocatura osserva infine come il complessivo
trattamento sanzionatorio previsto per le due condotte illecite poste
a raffronto non sia per nulla identico: diverse sono infatti le
sanzioni principali pecuniarie e la stessa durata temporale della
sanzione accessoria, fissata per legge tra un minimo e un massimo,
può variare in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato e al pericolo per la circolazione.
Considerato che il rimettente lamenta che l'art. 10, comma 24,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte
dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre 1999,
n. 472, prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la
medesima sanzione accessoria della sospensione di validità della
carta di circolazione del veicolo sia nell'ipotesi, contemplata dal
comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali
senza autorizzazione, sia in quella, prevista dal comma 19, di
esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione;
che il giudice a quo a seguito della restituzione degli atti
da parte di questa Corte, ha integrato la motivazione della
precedente ordinanza di rimessione, esponendo le ragioni per cui nel
giudizio principale continua a trovare applicazione la disposizione
già denunciata, sicché la questione, sotto il profilo della
motivazione circa la rilevanza, è ammissibile (v. al riguardo
ordinanza n. 209 del 2002);
che, nel merito, la disciplina censurata sarebbe priva di
ragionevolezza, in quanto le due condotte cui accede la medesima
sanzione accessoria sarebbero caratterizzate da profonde differenze
sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, ed esprimerebbero
un diverso grado di lesività o, quantomeno, di messa in pericolo del
bene oggetto di tutela;
che questa Corte ha costantemente affermato che la
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,
siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle
scelte sanzionatorie è ammissibile "soltanto ove l'opzione normativa
contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza"
(cfr., tra le tante, ordinanze n. 136 del 2002, n. 282, n. 278 e
n. 33 del 2001, n. 58 del 1999);
che nelle situazioni in cui, come quella di specie, la legge
prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, il
raffronto fra i trattamenti sanzionatori al fine di valutare
eventuali profili di illegittimità costituzionale deve essere
condotto tenendo conto della disciplina sanzionatoria
complessivamente considerata e, quindi, non solo delle misure
accessorie, ma anche delle pene pecuniarie a cui le stesse accedono
(v., proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della
strada, sentenza n. 373 del 1996 e ordinanza n. 235 del 1998);
che la disciplina censurata prevede la medesima sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di
circolazione, ma - come mette in rilievo lo stesso rimettente - le
pene amministrative pecuniarie rispettivamente contemplate per
l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione
ovvero in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
sono sensibilmente diverse, posto che il massimo della pena
pecuniaria per il trasporto effettuato in difformità delle
prescrizioni è inferiore al minimo della sanzione determinata per il
trasporto senza autorizzazione;
che, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione spazia da un minimo di un mese ad un massimo di
sei mesi, così che la sua durata può essere graduata in relazione
al tipo di prescrizioni imposte ed alla concreta gravità e
pericolosità delle relative violazioni;
che, tenuto conto della disciplina complessiva, non è
suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta
irragionevolezza la scelta discrezionale del legislatore di applicare
la medesima sanzione accessoria per l'effettuazione di un trasporto
eccezionale senza autorizzazione ovvero in violazione delle
prescrizioni imposte nell'autorizzazione, considerato anche che la
pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere
in concreto equivalente a quella della circolazione in assenza di
autorizzazione;
che del resto lo stesso legislatore, nel modificare la
disciplina censurata (art. 28, comma 1, lettera l della legge n. 472
del 1999), ha preso atto di questa realtà, parificando nel nuovo
comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione a quella di
trasporto in violazione di alcune prescrizioni (quali, fra le altre,
l'obbligo di scorta e il superamento dei limiti massimi dimensionali
e di massa) e così assimilando sul piano sanzionatorio tali
fattispecie;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge
7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte