Ordinanza n. 289/1984
Altra decisione · depositata il 12/12/1984 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 76Costituzione
- art. 47Accertamento imposte sui redditi
- art. 1d.l. 916/1982
- art. 2-terd.l. 916/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, n. 11,
legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso
con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Enna sul ricorso di Truscia Francesca Maria, iscritta al
n. 849 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1983, pervenuta alla
Corte costituzionale il 19 ottobre 1983, la Commissione Tributaria di
primo grado di Enna ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) per aver delegato al Governo la emanazione delle
disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle
sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza
determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti
dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate
in virtù di siffatta delega (art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi);
che nel giudizio promosso con la suddetta ordinanza non si è
costituita la parte né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la legge 12
febbraio 1983 n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15
dicembre 1982, n. 916. Tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di
detta legge vi è quella operata con l'aggiunta al decreto legge
convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta,
tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del
d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai
quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto
anteriormente al 1 agosto 1982, sempreché non sia intervenuto
accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni
integrative in luogo di quelle omesse"; il che risulta verificatosi
nella specie. Dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le
sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del
1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47)
"non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per
l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative";
che pertanto si rende necessario restituire gli atti alla
Commissione Tributaria sopra indicata perché accerti se la questione
sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Enna perché accerti se la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte