Ordinanza n. 289/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 47Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. l),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Novara, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che su ricorso presentato da Tibaldi Nando, la
Commissione tributaria di primo grado di Novara con ordinanza del 3
ottobre 1983 (reg. ord. n. 343 del 1984) sollevava, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
10, primo comma, lettera l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
nella parte in cui prevede che la deduzione dei premi per
l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto
di assicurazione non consenta per il periodo di durata minima di
cinque anni la concessione di prestiti;
che secondo la Commissione la disposizione impugnata sembrava
creare un disparità di trattamento tra il contribuente, parte di un
contratto con cui, per il periodo minimo di cinque anni, non era
consentita la concessione di prestiti, ed il contribuente titolare,
come il ricorrente, della facoltà di fruire di detta concessione, ma
della quale in concreto non si era avvalso per il periodo
considerato;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile ovvero
infondata;
Considerato che la questione sollevata dal giudice a quo è
manifestamente inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del
legislatore, da esercitare secondo scelte economico-sociali, la
determinazione della portata di una agevolazione tributaria nonché
dei criteri più opportuni per la sua applicabilità;
che la scelta suindicata non è per nulla irrazionale, in quanto
ha la finalità di indirizzare, con la stipulazione della polizza
assicurativa, il denaro al risparmio, considerato quale valore
costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.), finalità che verrebbe
elusa se, successivamente alla stipulazione dell'assicurazione il
soggetto, contraendo dei prestiti, sottraesse interamente o
parzialmente somme il cui trattamento fiscale privilegiato si fonda
appunto sulla loro destinazione al risparmio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. l) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte