Ordinanza n. 289/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma
quarto, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Settimini Franco ed altro, iscritta al n. 148 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 409, quarto comma, del codice di procedura penale,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, "laddove non
contempla esplicitamente determinate conseguenze processuali
nell'ipotesi di mancata ottemperanza (anche parziale) da parte del
pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini
preliminari che indichi ulteriori indagini allo stesso pubblico
ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di
esse e nella parte in cui non specifica la natura ordinatoria e
imperativa del provvedimento";
b) dell'art. 412, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,
"laddove il primo comma non comprende esplicitamente fra le ipotesi
di mancato esercizio dell'azione penale, tali da comportare
l'obbligatoria avocazione delle indagini preliminari da parte del
procuratore generale, quella in cui detto mancato esercizio derivi
dall'inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice
per le indagini preliminari di formulare l'imputazione ai sensi
dell'art. 409, quinto comma, del codice di procedura penale, e
laddove il secondo comma dell'art. 412 dello stesso codice non
contempla detta obbligatoria avocazione nell'ipotesi di
inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per
le indagini preliminari che dispone supplemento di indagini
preliminari";
E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che questa Corte con ordinanza n. 253 del 1991 ha già
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,
del codice di procedura penale sollevata dal medesimo giudice, il
quale in questo giudizio non adduce argomenti nuovi o diversi da
quelli allora esaminati;
che la ratio decidendi posta a fondamento della richiamata
pronuncia di questa Corte vale a dissolvere anche la censura di
incostituzionalità sollevata in merito all'art. 412, primo comma,
del codice di rito;
e che, di conseguenza, entrambe le questioni qui proposte devono
essere dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte