Ordinanza n. 29/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del primo e secondo
comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con quattro
ordinanze emesse il 29 gennaio 1962 dal Pretore di Matera in
altrettanti procedimenti civili rispettivamente promossi da Santeramo
Maria, Quarto Francesco, Dragone Luigi e Olivieri Emanuele contro le
Esattorie delle imposte di Matera e di Pomarico e il Servizio
contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 41, 42, 43 e 44 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso dei giudizi indicati in epigrafe è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo e
secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso i giudizi e
trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte, soltanto nel giudizio promosso con
l'ordinanza n. 41, si è costituito il Servizio contributi unificati,
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino,
che nelle deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 hanno concluso
perché la questione sia respinta, mentre negli altri giudizi non c'è
stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nel secondo comma del citato art.
209;
che con ordinanza n. 27 in pari data la Corte ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nel primo comma di detto articolo in riferimento
anche all'art. 24 della Costituzione;
che nell'ordinanza di rimessione la questione non è proposta sotto
profili o in termini diversi;
che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte