Ordinanza n. 29/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1610/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (provvidenze per la
regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola
proprietà rurale), prorogata con legge 9 ottobre 1967, n. 952,
promossi con due ordinanze emesse il 23 luglio 1969 dal pretore di
Padova nei procedimenti per il riconoscimento delle proprietà rurali
di Cazzoli Antonio e di Cazzoli Martina, iscritte ai nn. 388 e 389 del
registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con due ordinanze di identica motivazione del 23
luglio 1969 emesse nei procedimenti per il riconoscimento delle
proprietà rurali di Cazzoli Antonio e di Cazzoli Martina, il pretore
di Padova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogata con legge
del 9 ottobre 1967, n. 952, ritenendo che esso violi l'art. 24 della
Costituzione, in quanto il sistema di pubblicazione del ricorso per
riconoscimento di proprietà prescinde "dalla difficoltà o meno di
adottare il mezzo della notificazione ai soggetti controinteressati,
anche se di essi siano noti il domicilio e la residenza".
Considerato che la stessa questione è stata decisa e dichiarata
infondata con la sentenza n. 103 del 1969 di questa Corte: con questa
sentenza la Corte ha riconosciuto che le forme di pubblicità adottate
dall'art. 4 costituiscono un complesso di mezzi sufficienti a garantire
eventuali diritti di terzi ed ha ritenuto razionale e non illegittima
la norma che limita la notifica del ricorso soltanto a coloro che nel
ventennio antecedente abbiano trascritto domanda giudiziale di
rivendica della proprietà;
che l'ordinanza in esame non prospetta nuovi profili, né adduce
argomenti che possano indurre la Corte a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610
(provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore
della piccola proprietà rurale), prorogata con legge n. 952 del 9
ottobre 1967, questione sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione con le ordinanze del 23 luglio 1969 dal pretore di Padova
e già dichiarata non fondata con sentenza n. 103 del 19 giugno 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte