Ordinanza n. 29/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma
settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso
con ordinanza emessa il 5 ottobre 1981 dal Pretore di Domodossola nel
procedimento penale a carico di Profazio Giuseppe, iscritta al n. 777
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 75 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Domodossola, nel procedimento penale a
carico di Profazio Giuseppe, imputato di lesioni colpose gravi,
ripropone con ordinanza 5 ottobre 1981 la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 91, comma settimo, codice stradale, in
relazione all'art. 3 Cost.,
che i profili sotto cui la questione è prospettata non sono
diversi da quelli già presi in esame dalla Corte con sent. 20 gennaio
1977 n. 47, e recentemente con ordinanza 22 novembre 1984 n. 267,
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
Considerato che, a parte quanto già è stato rilevato dalla citata
sentenza di questa Corte in punto infondatezza, e quant'altro è stato
in proposito aggiunto, sia pure incidenter tantum, colla richiamata
ordinanza, il Pretore solo apparentemente ha motivato sulla rilevanza,
in quanto i motivi addotti attengono esclusivamente ad una maggiore
celerità del rito (possibilità di concludere il processo con decreto
penale, anziché attraverso tre gradi di giudizio), mentre l'art. 23,
secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 non consente che una questione di
legittimità costituzionale possa essere sollevata dall'autorità
giurisdizionale se non ricorre la condizione inderogabile secondo cui
"il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale";
che peraltro s'aggiunge a quanto sopra un ulteriore motivo di
inammissibilità, già rilevato nella citata ordinanza di questa Corte,
e su cui il Pretore argomenta in modo contraddittorio. Infatti, mentre
sostiene il remittente che la maggiore gravità del danno criminale
cagionato dal reato atterrebbe esclusivamente alla funzione della pena,
lamenta che la pena accessoria non risponderebbe nella specie alla
diversa sua funzione essendo anche le lesioni personali gravi punite
(ma solo in via alternativa) "con pena pecuniaria", e quindi
riferendosi egli stesso ancora una volta alla pena,
che, in realtà, il legislatore non ha trascurato la possibile
incidenza del grado della colpa sulla commisurazione della pena
accessoria, affidando al magistrato il suo apprezzamento discrezionale
entro limiti edittali di minimo e di massimo; ma quand'anche questa
Corte accogliendo l'auspicio del Pretore, dichiarasse l'illegittimità
del comma denunziato, nella parte in cui non prevede che il giudice
possa astenersi dall'infliggere la pena accessoria nei casi in cui il
grado della colpa sia assolutamente minimo, mai il Pretore avrebbe
potuto farne applicazione al caso di specie. Come risulta, infatti,
dall'imputazione, si tratta non soltanto di colpa generica (peraltro
già di per sé espressione di grave imprudenza), ma anche di colpa
specifica per violazione di una norma fondamentale del comportamento di
guida, avendo l'imputato, che viaggiava alla guida della sua
autovettura su di un rettifilo, svoltato a sinistra mentre sopravveniva
in senso opposto altra autovettura cui non dava precedenza, e alla
quale perciò tagliava la strada cagionando pericolosissima collisione
con le conseguenze enunciate nel capo d'accusa.
che, pertanto, anche sotto tale riguardo viene manifestamente a
mancare la rilevanza della sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile per carenza di rilevanza la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma settimo,
d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Domodossola,
con ordinanza 5 ottobre 1981, in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte