Ordinanza n. 29/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e
secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in
materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,
promossi con ordinanze emesse il 29 giugno e 9 novembre 1984 dalla
Corte d'Appello di Trieste (n. 3 ord.), il 21 maggio 1984 dal Tribunale
di Roma e il 1 febbraio 1985 dalla Corte di Appello di Torino, iscritte
al n. 1221 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 100, 117, 128 e 229 del
registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 68 bis, 155 bis, 161 bis e 179 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - la Corte d'Appello di Trieste con ordinanze del 29 giugno e 9
novembre 1984 (r.o. nn. 1221/84, 100 e 128/85), la Corte d'Appello di
Torino con ordinanza del l febbraio 1985 (r.o. n. 229/85) e il
Tribunale di Roma con ordinanza del 21 maggio 1984 (r.o. n. 117/85),
hanno sollevato, nel corso di altrettanti procedimenti concernenti la
restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione delle
Finanze dello Stato a titolo di diritti di visita sanitaria per
importazioni di carni da paesi della CEE, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("
Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre
1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost;
2. - la norma censurata prevede il diritto degli importatori al
rimborso di tributi indebitamente corrisposti, ma lo subordina alla
prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei
confronti dei loro acquirenti;
3. - ad avviso dei giudici rimettenti tale disciplina viola il
principio di uguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra
chi ha pagato il tributo in questione e chi invece è soggetto al
pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso
non è condizionato alla suddetta prova documentale, l'art. 11 Cost.,
perché introduce una disciplina che sostanzialmente compromette
l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, di
ripetizione di tributi non dovuti in base al medesimo ordinamento (è
richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia del 27 marzo 1980);
gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto l'art. 19 censurato richiede una
prova in precedenza non necessaria per l'esercizio dell'azione di
rimborso, Così rendendo quest'ultimo quasi impossibile;
4. - è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale chiede che la Corte, sulla base della
sentenza n. 113 del 1985, dichiari l'inammissibilità delle questioni
sollevate.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. - le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli
stessi profili, dalla Corte costituzionale, e con sentenza n. 113 del
1985 dichiarate inammissibili sulla base della sentenza 9 novembre
1983, della Corte di Giustizia della CEE, da ritenere immediatamente
applicabile dal giudice di merito. Tale conclusione, ha affermato la
Corte, discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha
dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale: la
normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio,
senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello
Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata
applicabilità; e questo principio vale non soltanto per la disciplina
prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia;
3. - non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione, in
quanto i giudici rimettenti prospettano le questioni con argomentazioni
analoghe a quelle contenute nelle ordinanze introduttive dei giudizi
decisi con la citata sentenza n. 113 del 1985.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.
688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost., dalle Corti d'Appello di
Trieste e Torino e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte