Ordinanza n. 29/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-bislegge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
- art. 7-bislegge 107/1993
- art. 8legge 107/1993
usata come parametro
citata
- art. 7-bislegge 39/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 3,
del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (recte: art. 8, comma 3)
(Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), promossi con tre
ordinanze emesse il 30 aprile 1993 dal Pretore di Macerata nei
procedimenti penali a carico di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben
Alì Mohamed Ben Belgacem, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di tre diversi procedimenti penali (a
carico, rispettivamente, di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben Alì
Mohamed Ben Belgacem), il Pretore di Macerata ha sollevato, con tre
distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7-bis, comma 3, (recte art. 8, comma 3) del decreto-legge
13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento
penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
extracomunitari), che integra il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 39;
che, ad avviso del pretore rimettente, la norma contenuta nel
comma 3 del detto art. 7- bis sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e
13 della Costituzione;
che la diversità di trattamento riservata alle figure di reato
previste dai primi due commi della disposizione indicata, rispetto a
tutte le altre figure criminose, sarebbe priva di una razionale
giustificazione, giacché essa costituirebbe l'espressione di una
concezione del rito direttissimo peculiare al vecchio sistema
processuale, caratterizzato da una finalità repressiva fulminea e
ingiustificatamente esemplare;
che la norma sarebbe quindi priva di intrinseca ragionevolezza,
perché, pur essendo inserita in un testo di legge che si ispira alla
esigenza di sfoltimento della popolazione penitenziaria, produrrebbe,
all'opposto, un aumento del numero degli arrestati ancor prima della
celebrazione dei processi e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 13
della Costituzione, il quale, ponendo una riserva di legge vincolata,
esigerebbe l'indicazione dei presupposti che giustificano la scelta
dell'arresto nei casi di specie;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di
infondatezza della sollevata questione;
Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore
della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno
1993;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di
legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con le
ordinanze in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma
3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia
di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
extracomunitari), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 13 della
Costituzione, dal Pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte