Ordinanza n. 29/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2,
37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1998
dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di
Marco Lucchi, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, chiamata a decidere della ricusazione di un giudice
del Tribunale chiesta dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona,
con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1,
lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio
il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti
dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura
cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel
quale è stata valutata la responsabilità penale dell'imputato;
che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa
situazione tra le cause di incompatibilità del giudice
contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, primo
comma, Cost.) e con quello di imparzialità del giudice e del giusto
processo (art. 24, primo comma, Cost.), in relazione al diritto di
difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), per la propensione dello
stesso giudice a confermare una propria precedente valutazione sulla
responsabilità penale dell'imputato;
che il giudice rimettente ha presente che, con la sentenza n. 66
del 1997, è stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimità
costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità del
giudice che si sia pronunciato sul sequestro preventivo di cose
pertinenti al reato, giacché per l'adozione di misure cautelari
reali non è richiesta quella incisiva valutazione prognostica sulla
responsabilità dell'imputato, basata su gravi indizi di
colpevolezza, tale da rendere o far apparire condizionato il
successivo giudizio di merito; ma lo stesso rimettente ritiene che la
questione sia diversa nel caso in cui la misura cautelare reale sia
stata adottata compiendo una valutazione particolarmente penetrante
sulla responsabilità penale dell'imputato, basata su gravi indizi di
colpevolezza, prognostica della affermazione di responsabilità
penale.
Considerato che la giurisprudenza costituzionale ha già rilevato,
in conformità alla prevalente interpretazione della Corte di
cassazione, che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti
a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può
costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di
"gravi indizi di colpevolezza" (sentenza n. 48 del 1994), sicché la
loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla
responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire
condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso
giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio
del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e, successivamente alla
ordinanza di rimessione, ordinanza n. 203 del 1998);
che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta
dal tipo di atto, il quale anzi, come per l'adozione delle misure
cautelari reali, di per sé non presuppone accertamenti sulla
responsabilità penale, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà
essere accertato in concreto, ricorrendo appunto, ove ne sussistano i
presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione
(sentenza n. 308 del 1997; ordinanza n. 203 del 1998);
che il giudice rimettente non prospetta profili o argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione
di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b)
e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte