Ordinanza n. 29/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 412-bisCodice di procedura civile
- art. 39d.lgs. 80/1998
usata come parametro
citata
- art. 11legge 59/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo
comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto
dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2000 dal tribunale di
Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile
vertente tra la ditta Baccanelli Giuseppe e Ivan Toloni, iscritta al
n. 152 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16 - 1ª serie speciale - dell'anno
2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2000, pervenuta alla
Corte il 20 marzo 2000, il tribunale di Brescia, in funzione di
giudice del lavoro, nel corso di un giudizio di opposizione, proposto
dalla ditta Giuseppe Baccanelli, in persona dell'omonimo titolare,
avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Ivan
Toloni, per la somma dovuta, in relazione ad un intercorso rapporto
di lavoro, a titolo di trattamento di fine rapporto, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di procedura civile, nel
testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
che la questione è stata proposta dal rimettente con
riferimento alla parte del suddetto ultimo comma, costituita dalle
parole "d'urgenza e di quelli previsti nel capo III" in quanto
attraverso tali parole quel comma escluderebbe la necessità
dell'esperimento del previo tentativo di conciliazione obbligatoria
ex art. 410 del codice di procedura civile, per i "provvedimenti
speciali d'urgenza" e "per quelli cautelari previsti nel capo II del
titolo I del libro IV" del codice di procedura civile, senza che in
tali formule possa reputarsi compreso il procedimento per decreto
ingiuntivo, con la conseguenza che anche tale procedimento dovrebbe
necessariamente essere preceduto dall'esperimento della procedura
conciliativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza
della questione.
Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe
è già stata sollevata dal rimettente (ancorché nella veste di
pretore di Brescia, anteriormente alla soppressione dell'ufficio
pretorile) e da altro giudice - sia pure con riferimento ai soli
parametri di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione - ed è
stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 276 del 2000;
che con quella sentenza la questione venne ritenuta infondata
per erroneità del presupposto interpretativo sulla base del quale
era stata proposta, cioè che il tentativo preventivo di
conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile sia
necessario anche quando l'azione è esercitata con il ricorso per
decreto ingiuntivo;
che la questione è stata sollevata dal rimettente sulla base
del medesimo presupposto interpretativo erroneo e tanto rende
ininfluente l'invocazione - in aggiunta a quelli indicati
nell'occasione precedente - del nuovo parametro di cui all'art. 76
della Costituzione;
che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del
codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76
della Costituzione, dal tribunale di Brescia, in funzione di giudice
del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte