Ordinanza n. 290/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 689/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 8legge 38/1982
- art. 32legge 990/1969
- art. 58legge 38/1982
citata
- art. 58legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con ordinanze emesse il 30 ed il 29 novembre 1983 dal
Pretore di Piacenza, il 19 novembre 1985 dal Pretore di Oristano, il
4 dicembre 1985 dal Pretore di Cerignola, il 14 gennaio 1986 dal
Pretore di Oristano, il 13 gennaio 1986 dal Pretore di Aversa, il 14
febbraio 1986 dal Pretore di Senigallia, il 7 marzo 1986 dal Pretore
di Mineo ed il 14 novembre 1985 dal Pretore di Alessandria, iscritte
rispettivamente ai nn. 169 e 170 del registro ordinanze 1984 e ai nn.
73, 147, 169, 215, 260, 508 e 517 del registro odinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno
1984 e nn. 26, 28, 32 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre
1985 (r.o. 147 del 1986), il Pretore di Alessandria con ordinanza del
14 novembre 1985 (r.o. 517 del 1986), il Pretore di Aversa con
ordinanza del 13 gennaio 1986 (r.o. 215 del 1986) e il Pretore di
Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986)
hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione
dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta
di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982,
n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca
obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando
il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio
di detto documento: e ciò per l'ingiustificata disparità di
trattamento che ne emergerebbe rispetto alla previsione dell'art. 21,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di
accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24
dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il
termine fissato dall'ordinanza-ingiunzioone viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per
almeno sei mesi;
e che il Pretore di Cerignola ed il Pretore di Senigallia con le
dette ordinanze del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986) e del 14
febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986), il Pretore di Piacenza con due
ordinanze del 29 novembre 1983 (r.o. 170 del 1984) e del 30 novembre
1983 (r.o. 169 del 1984), il Pretore di Oristano con due ordinanze
del 19 novembre 1985 (r.o. 73 del 1986) e del 14 gennaio 1986 (r.o.
169 del 1986) ed il Pretore di Mineo con ordinanza del 7 marzo 1986
(r.o. 508 del 1986) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la
confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione
anche quando quest'ultima sia stata rilasciata o possa essere
rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art. 58,
ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma
da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: e ciò per l'irragionevole identità
di trattamento che la norma consurata verrebbe ad instaurare fra i
veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati,
perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta
di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;
Considerato che i giudizi riguardano questioni o identiche od
analoghe e vanno, quindi riuniti;
e che sulle questioni rispettivamente sollevate dall'uno e
dall'altro gruppo di ordinanze questa Corte si è già pronunciata
con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche l'ordinanza n. 148 del
1986), dichiarandole tutte inammissibili, in quanto "la soluzione
perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere
l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo
che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere
dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali
demandate al solo legislatore";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo
comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Cerignola con ordinanza del 4
dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986), dal Pretore di Alessandria con
ordinanza del 14 novembre 1985 (r.o. 517 del 1986), dal Pretore di
Aversa con ordinanza del 13 gennaio 1986 (r.o. 215 del 1986) e dal
Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260
del 1986);
2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Piacenza con ordinanze del 29 novembre
del 1983 (r.o. 170 del 1984) e del 30 novembre 1983 (r.o. 169 del
1984), dal Pretore di Oristano con ordinanze del 19 novembre 1985
(r.o. 73 del 1986) e del 14 gennaio 1986 (r.o. 169 del 1986), dal
Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del
1986), dal Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986
(r.o. 260 del 1986) e dal Pretore di Mineo con ordinanza del 7 marzo
1986 (r.o. 508 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte