Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.P.R. 597/1973

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. i) e

l), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con

ordinanze emesse il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Milano e il 14 marzo 1985 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1121 del

registro ordinanze 1984 e al n. 816 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53- bis

dell'anno 1985 e n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Invernizzi

Giuseppina ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione della

contribuzione volontaria versata per l'assistenza sanitaria privata

ai fini dell'irpef del 1977, la Commissione tributaria di primo grado

di Milano con ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. 1121/84)

sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma, lett. l) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente la

deducibilità delle spese suddette;

che secondo la Commissione la citata disposizione sembrava

ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della

salute (art. 32 Cost.), in quanto non consentiva la deducibilità dei

contributi versati per l'assistenza sanitaria privata, mentre erano

integralmente deducibili quelli versati al servizio sanitario

nazionale, venendo così irrazionalmente penalizzata, a suo dire,

l'assistenza privata suddetta;

che per analoghi motivi la Commissione tributaria di primo grado

di Genova con ordinanza del 14 marzo 1985 (reg. ord. 816/1985) nel

procedimento iniziato da Perroni Aldo sollevava, in riferimento agli

artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 10, primo comma, lett. i);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;

Considerato che dette questioni sono sostanzialmente analoghe

talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti,

ponendo in sostanza a raffronto due discipline fondate su presupposti

diversi ed ispirate a diverse finalità, quali quella pubblicistica

della assistenza sanitaria e quella privatistica dell'assicurazione

contro le malattie, pretendono che questa Corte ne parifichi gli

aspetti tributari, ciò che la Corte stessa non può certo fare senza

invadere la sfera di discrezionalità del legislatore che, com'è

noto, ha voluto privilegiare, per i principi mutualistico e

solidaristico, l'assistenza sanitaria pubblica;

che pertanto le questioni si rivelano manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

lett. i) e l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento

agli artt. 3 e 32 Cost. sollevate dalle Commissioni tributarie di

primo grado di Milano e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte