Ordinanza n. 290/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. i) e
l), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con
ordinanze emesse il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Milano e il 14 marzo 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1121 del
registro ordinanze 1984 e al n. 816 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53- bis
dell'anno 1985 e n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Invernizzi
Giuseppina ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione della
contribuzione volontaria versata per l'assistenza sanitaria privata
ai fini dell'irpef del 1977, la Commissione tributaria di primo grado
di Milano con ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. 1121/84)
sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma, lett. l) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente la
deducibilità delle spese suddette;
che secondo la Commissione la citata disposizione sembrava
ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della
salute (art. 32 Cost.), in quanto non consentiva la deducibilità dei
contributi versati per l'assistenza sanitaria privata, mentre erano
integralmente deducibili quelli versati al servizio sanitario
nazionale, venendo così irrazionalmente penalizzata, a suo dire,
l'assistenza privata suddetta;
che per analoghi motivi la Commissione tributaria di primo grado
di Genova con ordinanza del 14 marzo 1985 (reg. ord. 816/1985) nel
procedimento iniziato da Perroni Aldo sollevava, in riferimento agli
artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 10, primo comma, lett. i);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;
Considerato che dette questioni sono sostanzialmente analoghe
talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti,
ponendo in sostanza a raffronto due discipline fondate su presupposti
diversi ed ispirate a diverse finalità, quali quella pubblicistica
della assistenza sanitaria e quella privatistica dell'assicurazione
contro le malattie, pretendono che questa Corte ne parifichi gli
aspetti tributari, ciò che la Corte stessa non può certo fare senza
invadere la sfera di discrezionalità del legislatore che, com'è
noto, ha voluto privilegiare, per i principi mutualistico e
solidaristico, l'assistenza sanitaria pubblica;
che pertanto le questioni si rivelano manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
lett. i) e l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento
agli artt. 3 e 32 Cost. sollevate dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Milano e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte