Ordinanza n. 290/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto
comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con
ordinanza emessa il 16 dicembre 1989 dal magistrato di sorveglianza
di Pisa nel procedimento di esecuzione per concessione della
liberazione anticipata relativo a Marras Sandro, iscritta al n. 91
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la
concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione
di pena presso la casa di reclusione di Volterra, il magistrato di
sorveglianza di Pisa - "delegato" dal tribunale di sorveglianza di
Cagliari (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni
dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere
sentito dal tribunale stesso - ha, con ordinanza del 16 dicembre
1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988,
il quale dispone che "ove l'interessato sia detenuto o internato in
luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a
decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato
di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre
la traduzione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, richiamando l'atto d'intervento depositato in altro giudizio
conseguente ad analoga questione sollevata dallo stesso magistrato di
sorveglianza di Pisa (ordinanza del 6 novembre 1989, relativa ad un
procedimento per revoca della semilibertà) e ritenuta manifestamente
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 207 del 1990;
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un
giudizio non demandato alla cognizione del magistrato di sorveglianza
di Pisa, cui, anche in materia di concessione della liberazione
anticipata, viene soltanto "delegato" il compito di "sentire"
l'interessato "in vista e al servizio di un giudizio riservato in
modo esclusivo" ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione
meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, la sentenza n. 112
del 1964), quale è appunto, nella specie, il tribunale di
sorveglianza di Cagliari;
e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere
decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare
in tale "materia" questioni di legittimità costituzionale (v.
ordinanza n. 207 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice
di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato
di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 16 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte