Ordinanza n. 290/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
- art. 8legge 187/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto
dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in
materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei
cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12
agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995
dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, nel
procedimento penale a carico di Savic Igor, iscritta al n. 173 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Pretore di Cremona, Sezione distaccata di
Soresina, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto
dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui
non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento
equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire
che l'espulsione dello straniero sia disposta d'ufficio dal giudice,
nonché nella parte in cui non consente che l'espulsione dello
straniero sia disposta dal giudice su richiesta del pubblico
ministero;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata
determinerebbe sia una irragionevole disparità di trattamento tra
cittadini italiani e stranieri in materia di diritti inviolabili
dell'uomo, sia una illegittima distinzione tra espulsione disposta
dal giudice ed espulsione disposta dall'autorità amministrativa.
Considerato che la disciplina della espulsione dello straniero
dallo Stato ha già formato oggetto di esame da parte di questa
Corte, la quale, sin dalla sentenza n. 62 del 1994, ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa
prospettata con riferimento alla pretesa difformità di trattamento
tra lo straniero e il cittadino;
che nella medesima decisione questa Corte ha altresì rilevato
come il fatto che l'espulsione sia subordinata alla richiesta
dell'interessato o del suo difensore non costituisce "un arbitrario
elemento di favore nei confronti dello straniero, ma rappresenta,
come si deduce anche dai lavori preparatori, un requisito diretto,
nella fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai
valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prendere
una misura pur sempre incidente sulla libertà personale, cioè su un
diritto inviolabile dell'uomo";
che, pertanto, la mancata previsione della possibilità che
l'espulsione sia richiesta anche dal pubblico ministero, nel mentre
trova una razionale giustificazione nella complessiva configurazione
data alla espulsione dello straniero dall'art. 7, comma 12-bis e
comma 12-ter, come sospensione della esecuzione della custodia
cautelare e della espiazione della pena, non può neanche ritenersi
irragionevole rispetto alla disciplina indicata come tertium
comparationis, dal momento che differenti sono i presupposti dei
provvedimenti di espulsione per i quali è ammissibile la richiesta
dell'autorità amministrativa;
che, per quanto riguarda la omessa attribuzione al pubblico
ministero della facoltà di chiedere il rilascio del passaporto o di
altro documento valido per l'espatrio in favore dello straniero
detenuto, la stessa non appare irragionevole ed è anzi coerente con
la configurazione dell'istituto della espulsione a richiesta
dell'interessato, mentre non può affatto escludersi che, pur in
stato di detenzione, lo straniero possa richiedere il rilascio del
prescritto documento, non incidendo eventuali difficoltà di fatto
né sulla ragionevolezza della disposizione impugnata, né sulle
garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del
decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di
trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993,
n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della
Costituzione, dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
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