Ordinanza n. 290/1999
Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.lgs. 507/1993
citata
- art. 76Costituzione
- art. 4legge 421/1992
- art. 31legge 448/1998
- art. 17legge 127/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
locale), promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1998 dalla
Commissione tributaria provinciale di Crotone, il 5 novembre 1997 (n.
4 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto e
l'11 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di
Cagliari, rispettivamente iscritte al n. 890 del registro ordinanze
1998 ed ai nn. 67, 68, 69, 70 e 79 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1998 e n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che con sei distinte ordinanze - emesse, rispettivamente,
dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone il 15 ottobre
1998 (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale
di Taranto il 5 novembre 1997 (4 ordinanze di cui al r.o. nn. 67,
68, 69 e 70 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di
Cagliari l'11 luglio 1998 (r.o. n. 79 del 1999) - è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
locale);
che tutte le controversie oggetto dei giudizi a quibus sono state
promosse dall'ENEL S.p.A., al fine di ottenere l'annullamento degli
accertamenti d'ufficio (ed, in un caso, anche dell'iscrizione a
ruolo) emessi da taluni comuni (ovvero dalla rispettiva società
concessionaria del servizio riscossioni tributi) per il pagamento,
nel periodo compreso tra l'anno 1994 e l'anno 1997, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (segnatamente, del
sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture ed
impianti in genere);
che, ad avviso dei rimettenti, le disposizioni denunciate
contrasterebbero con "l'art. 76, primo comma, della Costituzione",
giacché hanno omesso, nella determinazione della predetta tassa, di
"dividere i comuni in classi" (così, in particolare, le ordinanze
iscritte al r.o. nn. 890 del 1998 e 79 del 1999), "di tenere conto
del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo
della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione
precedentemente in vigore" (in tal senso tutte le ordinanze di
rimessione), quali criteri - di carattere generale, applicabili in
ogni caso e per tutti i tipi di occupazione - previsti dall'art. 4,
comma 4 (rectius: lettera b punto 1) della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
che nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dalla Commissione
tributaria provinciale di Crotone (r.o. n. 890 del 1998), dalla
Commissione tributaria provinciale di Taranto (r.o. n. 69 del 1999) e
dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 79 del
1999), ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso, nei primi due giudizi, per la manifesta
infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità e, nel
terzo giudizio, per la inammissibilità o infondatezza della
questione stessa.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe,
vanno riuniti al fine di essere decisi con un'unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze medesime, il legislatore,
intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità
sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente con l'art. 31,
comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le
province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre, con propria
deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le agevolazioni
contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n.
127, "nonché determinare criteri e modalità di definizione
agevolata";
che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte
(ordinanza n. 120 del 1999) in occasione di analoghi incidenti di
costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto
legislativo n. 507 del 1993 occorre ordinare, alla luce del
menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che
prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi,
la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché valutino la
persistente rilevanza delle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle
Commissioni tributarie provinciali rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte