Ordinanza n. 290/2000
Altra decisione · depositata il 14/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 282Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 282d.lgs. 507/1999
- art. 25d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 295legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), in relazione
all'art. 282 del medesimo d.P.R., promosso con ordinanza emessa il
17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a
carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 301 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie specie, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il
17 febbraio 1999 in un procedimento nel quale il ricorrente aveva
impugnato la sentenza che lo aveva condannato alla pena della multa
di L. 2.556.000 per il reato di contrabbando nel movimento delle
merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 334
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), in relazione
all'art. 282 del medesimo d.P.R., per contrasto con gli artt. 3, 25,
101, 111 e 113 della Costituzione;
che l'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che, per i
delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa,
l'amministrazione doganale può consentire all'interessato di pagare
una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo
stesso, con estinzione del reato;
che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata
configuri un meccanismo di conciliazione affidato alla mera
discrezionalità dell'amministrazione; ne deriverebbe una violazione
sia del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra
soggetti tutti potenzialmente interessati alla definizione in via
amministrativa, sia, in contrasto con il principio di legalità e di
indefettibilità della tutela giurisdizionale nel controllo degli
atti della pubblica amministrazione, degli artt. 25, secondo comma,
101, 111 e 113 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e, in subordine, per la non fondatezza della
questione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il
reato di contrabbando doganale di cui all'art. 282 del d.P.R. n. 43
del 1973, oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, è
stato depenalizzato dall'art. 25 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) allorché l'ammontare dei diritti di confine dovuti non
superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze
aggravanti (indicate dall'art. 295, secondo comma, dello stesso
d.P.R.);
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità
sia tuttora rilevante (cfr. ordinanza n. 124 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte