Ordinanza n. 290/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 74/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1d.P.R. 643/1972
- art. 2d.P.R. 643/1972
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il
16 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul
ricorso proposto da Molajoni Marco contro Ufficio del Registro di
Roma, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con
ordinanza emessa il 16 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), "con
riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale
anche ai provvedimenti di trasferimento della proprietà di quota
immobiliare in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di
separazione";
che la commissione rimettente rileva come in relazione al
trasferimento di una quota di proprietà dell'appartamento coniugale,
disposto con sentenza di separazione a favore di uno dei coniugi,
come nella fattispecie sottoposta al suo esame, il presupposto della
pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria risieda
nell'applicazione degli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili);
che, ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe una
irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee, in
quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni
patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per
il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione dalla
legge n. 74 del 1987.
Considerato che con sentenza n. 154 del 1999, successiva
all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte
in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione
personale dei coniugi;
che pertanto la questione appare manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987,
n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte