Ordinanza n. 291/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 18 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1985
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161- bis
dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pavoncello
Marco, ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione per il 1976
delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, sostenute per
curare un'infermità, la Commissione tributaria di secondo grado di
Roma con ordinanza emessa il 18 giugno 1984 (reg. ord. 215 del 1985)
sollevava in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 53 Cost. questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce i
criteri di deducibilità di dette spese;
che la Commissione impugnava la citata norma in quanto
consentiva la deduzione relativa alle spese mediche soltanto per la
parte eccedente il dieci o il cinque per cento del reddito
complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a
quindici milioni di lire;
che, in particolare, a parere della Commissione la disposizione
impugnata appariva in contrasto con la normativa costituzionale,
approssimativamente indicata, in quanto determinava una situazione di
favore nei confronti degli ammalati ricchi rispetto a quelli poveri;
che la Commissione censurava altresì la norma perché si
riferiva al reddito dichiarato dal contribuente, eventualmente
diverso da quello accertato dall'ufficio;
che nel dispositivo erano indicati altri precetti costituzionali
(art. 76 e 77) non utilizzati affatto nella motivazione e del tutto
estranei alla fattispecie;
che nel giudizio avanti la Corte non vi è stata costituzione di
parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che, a parte ogni profilo di inammissibilità, va
osservato che le spese di viaggio e di soggiorno all'estero hanno
carattere puramente accessorio e non possono ricomprendersi nelle
cure mediche propriamente dette;
che tali spese possono peraltro verificarsi anche nell'ambito
del territorio nazionale per il caso che l'ammalato debba spostarsi
dal luogo della sua residenza ad altro lontano, sicché pure sotto
questo profilo non si giustifica la questione come posta dal giudice
a quo;
che rispetto alla seconda questione è evidente l'equivoco in
cui è caduto il giudice a quo, giacché dalla semplice lettura della
norma risulta inequivocabile come la deduzione sia maggiore per i
meno abbienti e minore per coloro che godono di un reddito maggiore;
che, infine, altrettanto infondata è la terza censura,
giacché, secondo una consolidata giurisprudenza, il reddito
considerato non è quello dichiarato bensì quello accertato
d'ufficio: da ciò consegue che le tre censure, all'evidenza, non
meritano accoglimento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77
Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte