Ordinanza n. 291/1990
Altra decisione · depositata il 14/06/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1989 (nn. 11
ordinanze), il 9 dicembre 1989 (nn. 9 ordinanze) ed il 27 dicembre
1989 del Tribunale di Roma (n. 1 ordinanza), iscritte rispettivamente
ai numeri da 93 a 113 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il pretore di Roma, con undici ordinanze del 7
dicembre 1989, con nove ordinanze del 9 dicembre 1989 e con
un'ordinanza del 27 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
224, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
nella parte in cui prevede l'arresto dello straniero che contravvenga
al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e l'applicabilità allo straniero stesso, in
caso di convalida dell'arresto, di misure cautelari personali;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno
riuniti;
che tutte le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nel
corso di procedimenti per violazione dell'art. 152 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato
emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
l'altro, l'art. 13, primo comma, il cui nuovo testo ha espressamente
abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e che, pertanto, spetta al giudice a quo verificare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte