Ordinanza n. 291/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo
comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Perugia nel procedimento penale a
carico di Aureliana Del Commoda iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento penale nei confronti di Aureliana
Del Commoda per il reato di cui all'art 594 del codice di procedura
penale, nel corso del quale la persona offesa aveva proposto
opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Perugia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che il giudice
per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di
opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma
dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e non a
norma del combinato disposto di cui agli artt. 419, terzo comma, e
409, secondo, terzo quarto e quinto comma del codice di procedura
penale;
che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata -
escludendo la convocazione delle parti per una udienza camerale ai
sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale in caso di
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
avanzata dal pubblico ministero - determinerebbe, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione, una arbitraria disparità di
trattamento sia tra la persona sottoposta alle indagini e la persona
offesa dal reato sia tra l'indagato in un procedimento pretorile ed
il soggetto che assume la medesima posizione nel procedimento dinanzi
al tribunale;
che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, la
mancata previsione della udienza in camera di consiglio a seguito
dell'opposizione della persona offesa lederebbe l'esigenza del
contraddittorio che è condizione della piena esplicazione dei poteri
della parte pubblica e del diritto di difesa dell'indagato e si
porrebbe in contrasto con il principio di parità delle parti,
essenziale per la realizzazione del giusto processo;
che, inoltre, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione anche perché la disciplina
dell'opposizionealla richiesta di archiviazione nel procedimento
pretorile negherebbe in radice il diritto di difesa della persona
sottoposta alle indagini e darebbe vita a disparità di trattamento
tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un procedimento
pretorile e quelle indagate per reati rientranti nella competenza del
tribunale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione
all'esame della Corte è identica a quella già sollevata con
l'ordinanza n. 495 del 1992 dallo stesso giudice a quo in altro
procedimento penale sempre nei confronti di Aureliana Del Commoda, e
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata
infondata da questa Corte in riferimento all'art. 3 della
Costituzione (sent. n. 123 del 1993), sul rilievo che il legislatore
- nell'escludere il rito camerale nell'ipotesi di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione e nel prevedere "per
questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti
formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte
interessata alla prosecuzione delle indagini" - ha agito in
attuazione del principio di massima semplificazione previsto dalla
direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per il
procedimento dinanzi al pretore, senza varcare le soglie della
ragionevolezza;
che, nella citata sentenza n. 123 del 1993, è stata esclusa
anche l'esistenza di una disparità di trattamento tra la persona
indagata nel procedimento pretorile e quella sottoposta al rito
operante dinanzi al Tribunale sempre in considerazione dei "criteri
di massima semplificazione" previsti dalla direttiva n. 103 della
legge di delegazione n. 81 del 1987;
che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti motivi
nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), sollevata, con riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte