Ordinanza n. 291/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo
comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza
emessa il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti, sezione I
giurisdizionale, sul ricorso proposto da Todaro Alberto contro il
Ministero del tesoro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con
ordinanza emessa il 17 giugno 1994, ma pervenuta alla Corte
costituzionale il 25 gennaio 1995, nel corso di un giudizio promosso
da tale Todaro Alberto avverso il provvedimento con il quale il
Ministero del tesoro aveva dichiarato intempestiva, perché tardiva,
la domanda proposta dall'interessato intesa ad ottenere la
devoluzione in suo favore della pensione di guerra già fruita dalla
madre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 100, terzo comma, ultima parte del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
nella parte in cui non prevede che anche per gli inabili "presunti"
il termine di presentazione della domanda di pensione decorra dal
primo giorno dall'anno successivo a quello del possesso di tutte le
condizioni di legge, così come stabilito per gli inabili da
infermità;
che a parere del giudice a quo ciò determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento fra gli inabili effettivi
(da infermità) e gli inabili presunti, per i quali il termine di
presentazione della domanda decorre immediatamente dal conseguimento
del 65 anno di età;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che l'impugnato art. 100, terzo comma, ultima parte,
del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 stabilisce che il termine
quinquennale per la presentazione della domanda di trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello
in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla causa
d'inabilità, ovvero, dal giorno stesso del compimento del 65 anno di
età, nel caso della cosiddetta inabilità presunta;
che tale diversa disciplina trova ragionevole giustificazione
nelle differenti cause che danno origine al trattamento
pensionistico, in quanto, nel caso dell'inabilità effettiva, non è
agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi,
così come è necessario garantire all'interessato un ragionevole
lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica atta a
comprovare l'inizio dello stato di inabilità a proficuo lavoro;
che tali esigenze non ricorrono per la cosiddetta inabilità
presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento
del 65 anno di età;
che, pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a
raffronto, la sollevata questione di costituzionalità deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte