Ordinanza n. 291/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.lgs. 203/1998
- art. 18legge 689/1981
- art. 22legge 689/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 92legge 353/1990
- art. 6legge 353/1990
citata
- art. 22d.lgs. 203/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e
5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997,
n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in
materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra "Duebi s.r.l." e il comune di
Milano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la "s.r.l.
Duebi", con sede in Milano, ed il comune di Milano (ricorso
depositato il 10 aprile 1998, con decreto di fissazione e sospensione
21 aprile 1998), nel quale era stato chiesto l'annullamento di
molteplici verbali di accertamento di violazioni del regolamento
comunale sulla pubblicità del comune di Milano, il pretore della
stessa città ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203
(Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre
1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e
degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), nella parte in cui non prevedono l'immediata
ricorribilità al giudice naturale dei diritti, da parte del
cittadino, a fronte della notifica di sanzioni amministrative,
differendo la stessa ad un tempo futuro ed indeterminato, a
differenza della precedente normativa;
che il giudice a quo dopo aver preliminarmente ricostruito il
quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni
amministrative, sottolinea come il meccanismo della normativa di cui
alla legge n. 689 del 1981 (combinato disposto degli artt. 16, 18 e
22) appaia lesivo dei diversi principi costituzionali;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la nuova normativa,
per un verso, ammette il pagamento della sanzione amministrativa in
misura ridotta (pari alla terza parte del massimo), entro il termine
tassativo di sessanta giorni (art. 16); per altro verso, contempla
solo la possibilità di presentare, al fine di contestare l'atto
notificato, scritti difensivi e documenti, senza, peraltro, prevedere
alcun termine finale entro cui l'amministrazione locale debba
rispondere, con la conseguenza di non poter più adempiere nella
misura ridotta, giacché l'ordinanza-ingiunzione che segue (la quale
peraltro, costituisce già titolo esecutivo e solo avverso di essa è
ammesso il ricorso al giudice ordinario) interverrebbe molti anni
dopo la contestazione della sanzione;
che, sul punto della rilevanza, il giudice a quo si limita ad
osservare che l'eccezione avanzata, nel corso del giudizio,
dall'amministrazione comunale, si basa, infatti, sul rilievo secondo
cui l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - applicabile in base al
sopravvenuto d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 - non ammetterebbe, avverso
i verbali di accertamento, il ricorso al Pretore, bensì soltanto
avverso le ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che, ove fosse
accolta detta pregiudiziale, il ricorrente non avrebbe, allo stato,
alcuna difesa giudiziale dei propri diritti, con conseguente
violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che il vulnus all'art. 3 della Costituzione verrebbe
ravvisato sul rilievo che tutta la evoluzione legislativa in tema di
sanzioni amministrative sarebbe andata verso la piena ed immediata
tutela giudiziale (così, ad esempio, il d.lgs. n. 472 del 1997,
art. 18; il d.l. n. 79 del 1995, convertito in legge n. 172 del 1995;
la legge n. 481 del 1995 e la legge n. 249 del 1997), mentre ciò non
avverrebbe nei confronti dei cittadini colpiti da sanzioni nel
settore pubblicitario;
che gli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 vengono
censurati anche in relazione alla circostanza secondo cui essi
distolgono il cittadino dal proprio giudice naturale, giacché
impongono la possibilità di presentare scritti difensivi alla stessa
autorità che ha emesso la sanzione e dilazionano ad un tempo futuro
ed indeterminato il ricorso al giudice ordinario;
che quanto, poi, ai vizi denunciati in relazione al d.lgs.
n. 203 del 1998, il giudice a quo osserva che, in particolare, con
l'art. 4, comma 3, è stato rimessa in vigore, per di più con
efficacia retroattiva (art. 5 del d.lgs. n. 203 del 1998: dal
1° aprile 1998, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
1° luglio 1998), la vecchia normativa di cui alla legge n. 689 del
1981, che era stata sostituita dai decreti legislativi nn. 471, 472 e
473 del 1997, che hanno regolamentato le sanzioni in materia di
tributi locali (in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera b) del
d.lgs. n. 473 del 1997);
che, pertanto, sempre secondo il giudice a quo alla luce
dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 11 delle preleggi, le
suddette norme del 1998 non possono non apparire inficiate da
evidente incostituzionalità, anche nella considerazione che tale
retroattività non troverebbe alcuna adeguata giustificazione sul
piano della ragionevolezza;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito,
preliminarmente, un profilo di inammissibilità, giacché il giudice
a quo non avrebbe censurato l'art. 16 della legge n. 689 del 1981,
norma che stabilisce il termine perentorio di sessanta giorni per il
pagamento della misura ridotta, concludendo nel merito per la
infondatezza della questione. In particolare ha osservato che la
modifica introdotta dal decreto legislativo n. 203 del 1998 si
sarebbe resa necessaria per ovviare all'operato del legislatore, il
quale, a decorrere dal 1° aprile 1998, aveva erroneamente esteso alle
violazioni di carattere amministrativo non tributario l'applicazione
delle nuove sanzioni tributarie (modifica introdotta dall'art. 12,
comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 473 del 1997);
che, secondo la difesa erariale, l'art. 4, comma 3, del
d.lgs. n. 203 del 1998 si porrebbe come norma interpretativa e, come
tale, certamente con natura retroattiva.
Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di
legittimità costituzionale è manifestamente carente nella
motivazione sulla rilevanza - nonostante sia ampiamente diffusa sui
vizi denunciati ripresi pedissequamente dalla memoria di parte
privata - per un duplice ordine di deficienze: a) per quanto riguarda
la mancata considerazione del momento determinante della
giurisdizione e della competenza, in relazione ai sopravvenuti
(rispetto alla proposizione della domanda 10 aprile 1998) mutamenti
legislativi alla luce dell'art. 5 del codice di procedura civile (nel
testo modificato dall'art. 92, comma 1, della legge 26 novembre 1990,
n. 353 e dall'art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in
legge 6 dicembre 1994, n. 673); b) in ordine al pacifico intervenuto
annullamento di ufficio da parte del comune di una parte dei verbali
(n. 44) ed al pagamento dell'oblazione per gli altri verbali (n. 83),
per cui incombeva al giudice di esplorare preliminarmente la
possibilità che il giudizio potesse essere deciso, in tutto o in
parte, indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale;
che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,
18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di
sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal
pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte