Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.lgs. 203/1998
  • art. 18legge 689/1981
  • art. 22legge 689/1981

citata

  • art. 22d.lgs. 203/1998
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e

5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997,

n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in

materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dal pretore di Milano

nel procedimento civile vertente tra "Duebi s.r.l." e il comune di

Milano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la "s.r.l.

Duebi", con sede in Milano, ed il comune di Milano (ricorso

depositato il 10 aprile 1998, con decreto di fissazione e sospensione

21 aprile 1998), nel quale era stato chiesto l'annullamento di

molteplici verbali di accertamento di violazioni del regolamento

comunale sulla pubblicità del comune di Milano, il pretore della

stessa città ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203

(Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre

1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e

degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale), nella parte in cui non prevedono l'immediata

ricorribilità al giudice naturale dei diritti, da parte del

cittadino, a fronte della notifica di sanzioni amministrative,

differendo la stessa ad un tempo futuro ed indeterminato, a

differenza della precedente normativa;

che il giudice a quo dopo aver preliminarmente ricostruito il

quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni

amministrative, sottolinea come il meccanismo della normativa di cui

alla legge n. 689 del 1981 (combinato disposto degli artt. 16, 18 e

22) appaia lesivo dei diversi principi costituzionali;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la nuova normativa,

per un verso, ammette il pagamento della sanzione amministrativa in

misura ridotta (pari alla terza parte del massimo), entro il termine

tassativo di sessanta giorni (art. 16); per altro verso, contempla

solo la possibilità di presentare, al fine di contestare l'atto

notificato, scritti difensivi e documenti, senza, peraltro, prevedere

alcun termine finale entro cui l'amministrazione locale debba

rispondere, con la conseguenza di non poter più adempiere nella

misura ridotta, giacché l'ordinanza-ingiunzione che segue (la quale

peraltro, costituisce già titolo esecutivo e solo avverso di essa è

ammesso il ricorso al giudice ordinario) interverrebbe molti anni

dopo la contestazione della sanzione;

che, sul punto della rilevanza, il giudice a quo si limita ad

osservare che l'eccezione avanzata, nel corso del giudizio,

dall'amministrazione comunale, si basa, infatti, sul rilievo secondo

cui l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - applicabile in base al

sopravvenuto d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 - non ammetterebbe, avverso

i verbali di accertamento, il ricorso al Pretore, bensì soltanto

avverso le ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che, ove fosse

accolta detta pregiudiziale, il ricorrente non avrebbe, allo stato,

alcuna difesa giudiziale dei propri diritti, con conseguente

violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che il vulnus all'art. 3 della Costituzione verrebbe

ravvisato sul rilievo che tutta la evoluzione legislativa in tema di

sanzioni amministrative sarebbe andata verso la piena ed immediata

tutela giudiziale (così, ad esempio, il d.lgs. n. 472 del 1997,

art. 18; il d.l. n. 79 del 1995, convertito in legge n. 172 del 1995;

la legge n. 481 del 1995 e la legge n. 249 del 1997), mentre ciò non

avverrebbe nei confronti dei cittadini colpiti da sanzioni nel

settore pubblicitario;

che gli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 vengono

censurati anche in relazione alla circostanza secondo cui essi

distolgono il cittadino dal proprio giudice naturale, giacché

impongono la possibilità di presentare scritti difensivi alla stessa

autorità che ha emesso la sanzione e dilazionano ad un tempo futuro

ed indeterminato il ricorso al giudice ordinario;

che quanto, poi, ai vizi denunciati in relazione al d.lgs.

n. 203 del 1998, il giudice a quo osserva che, in particolare, con

l'art. 4, comma 3, è stato rimessa in vigore, per di più con

efficacia retroattiva (art. 5 del d.lgs. n. 203 del 1998: dal

1° aprile 1998, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il

1° luglio 1998), la vecchia normativa di cui alla legge n. 689 del

1981, che era stata sostituita dai decreti legislativi nn. 471, 472 e

473 del 1997, che hanno regolamentato le sanzioni in materia di

tributi locali (in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera b) del

d.lgs. n. 473 del 1997);

che, pertanto, sempre secondo il giudice a quo alla luce

dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 11 delle preleggi, le

suddette norme del 1998 non possono non apparire inficiate da

evidente incostituzionalità, anche nella considerazione che tale

retroattività non troverebbe alcuna adeguata giustificazione sul

piano della ragionevolezza;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito,

preliminarmente, un profilo di inammissibilità, giacché il giudice

a quo non avrebbe censurato l'art. 16 della legge n. 689 del 1981,

norma che stabilisce il termine perentorio di sessanta giorni per il

pagamento della misura ridotta, concludendo nel merito per la

infondatezza della questione. In particolare ha osservato che la

modifica introdotta dal decreto legislativo n. 203 del 1998 si

sarebbe resa necessaria per ovviare all'operato del legislatore, il

quale, a decorrere dal 1° aprile 1998, aveva erroneamente esteso alle

violazioni di carattere amministrativo non tributario l'applicazione

delle nuove sanzioni tributarie (modifica introdotta dall'art. 12,

comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 473 del 1997);

che, secondo la difesa erariale, l'art. 4, comma 3, del

d.lgs. n. 203 del 1998 si porrebbe come norma interpretativa e, come

tale, certamente con natura retroattiva.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di

legittimità costituzionale è manifestamente carente nella

motivazione sulla rilevanza - nonostante sia ampiamente diffusa sui

vizi denunciati ripresi pedissequamente dalla memoria di parte

privata - per un duplice ordine di deficienze: a) per quanto riguarda

la mancata considerazione del momento determinante della

giurisdizione e della competenza, in relazione ai sopravvenuti

(rispetto alla proposizione della domanda 10 aprile 1998) mutamenti

legislativi alla luce dell'art. 5 del codice di procedura civile (nel

testo modificato dall'art. 92, comma 1, della legge 26 novembre 1990,

n. 353 e dall'art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in

legge 6 dicembre 1994, n. 673); b) in ordine al pacifico intervenuto

annullamento di ufficio da parte del comune di una parte dei verbali

(n. 44) ed al pagamento dell'oblazione per gli altri verbali (n. 83),

per cui incombeva al giudice di esplorare preliminarmente la

possibilità che il giudizio potesse essere deciso, in tutto o in

parte, indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale;

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto

legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,

18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di

sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal

pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte