Ordinanza n. 292/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31d.l. 429/1982
- art. 31legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta sul ricorso
proposto da Montini Pietro - legale rappresentante della S.p.a.
"Menyanthes" - contro l'Ufficio del Registro di Sessa Arunca,
iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'avviso
di liquidazione con cui l'Ufficio del Registro, a seguito di
un'istanza di condono, aveva richiesto il pagamento dell'imposta
complementare Invim per decorso decennio, la Commissione tributaria
di secondo grado di Caserta ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31, comma secondo, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come
modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, nel
disciplinare la liquidazione delle istanze di condono tributario -
prevedendo, in riferimento ad alcuni tributi fra cui l'I.N.V.I.M.,
che "l'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta
non può comunque essere inferiore al 20% del valore dichiarato" -
modifica il criterio di liquidazione previsto dall'originario
decreto-legge, così determinando un'ingiustificata disparità di
trattamento "tra coloro che hanno avuto occasione di definire la
pendenza tributaria vigente la disposizione prevista dal
decreto-legge e quelli che hanno definito la vertenza dopo la
conversione in legge del decreto medesimo";
che, ad avviso del giudice a quo, gli effetti di tale
discriminazione sarebbero aggravati dall'art. 32 dello stesso testo
legislativo che, prevedendo l'irrevocabilità della domanda di
condono, non consente, a chi l'aveva presentata nella vigenza del
decreto-legge, di ritirarla, una volta modificati - dalla legge di
conversione - i criteri di liquidazione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che il carattere naturalmente provvisorio di un
decreto-legge che, come nella specie, preveda taluni benefici per i
soggetti che dichiarino di volersene avvalere, non esclude che la
legge di conversione possa apportarvi modifiche meno favorevoli
rispetto alle previsioni del decreto originario;
che, in dipendenza di tale eventualità, non appare
irragionevole che colui il quale - conformemente ad un decreto legge
non ancora convertito - si sia avvalso della facoltà di presentare
la dichiarazione integrativa per la definizione di una pendenza
tributaria debba soggiacere, poi, alla disciplina, anche se più
svantaggiosa, introdotta dalla legge di conversione, allorché la
definizione della vertenza avvenga dopo l'entrata in vigore di
quest'ultima;
che, proprio in tale prospettiva, la previsione della
irrevocabilità della dichiarazione integrativa, in quanto
espressamente indicata nel testo originario del decreto legge in
esame (art. 32), lungi "dal privilegiare la posizione - nel rapporto
tributario - dello Stato", come sostiene invece il giudice a quo,
già consentiva al contribuente di valutare l'eventualità che la
definizione del procedimento, ove fosse avvenuta dopo l'entrata in
vigore della legge di conversione, sarebbe stata assoggettata alla
disciplina risultante dalle modifiche eventualmente introdotte da
quest'ultima legge;
che tale carattere provvisorio del decreto-legge, che
costituisce immediata conseguenza del tipo di procedimento formativo
della norma, esclude che possa considerarsi ingiustificata la
denunciata disparità di trattamento rispetto a coloro nei cui
confronti la definizione sia eventualmente avvenuta prima della
conversione;
che, difatti, - a parte che si è in presenza di una ipotesi
alquanto improbabile nel caso di specie tenuto conto del breve
periodo di tempo intercorso per la conversione, (come posto in
evidenza dall'Avvocatura generale dello Stato) - la disparità
costituisce in ogni caso una conseguenza di mero fatto, collegata
alla diversità dei momenti di attuazione;
che, altrimenti, si verrebbe ad affermare che un decreto legge
non possa avere mai immediata applicazione, in vista delle possibili
modifiche della legge di conversione oppure che la legge di
conversione, ove disponga modifiche, debba necessariamente
assoggettarvi anche i rapporti esauritisi sotto l'imperio del decreto
legge, conseguenze, queste, che non discendono dai principi che
regolano la materia;
che proprio tali principi, salvo espressa previsione contraria,
consentono che alcuni rapporti vengano definiti in base alle
previsioni del decreto legge ed altri da quelle della legge di
conversione, senza che ciò appaia irragionevole, essendosi in
presenza di situazioni riferite a tempi diversi, il che ne giustifica
la differente disciplina (vedi, fra le altre, sentenze n. 159 del
1987 e n. 1019 del 1988);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, secondo comma del decreto legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) come modificato
con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Caserta, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte