Ordinanza n. 292/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 463/1983
- art. 24legge 638/1983
- art. 24d.l. 463/1983
- art. 4legge 1053/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983,
n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) promosso
con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Istituti Riuniti di Assistenza per
invalidi e anziani e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro
ordinenze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di una controversia tra gli Istituti
riuniti di assistenza per invalidi e anziani (IRAIA) e l'I.N.P.S.
avente per oggetto l'obbligo di pagare i contributi assistenziali ex
INADEL sull'indennità integrativa speciale corrisposta dall'IRAIA ai
propri dipendenti, con gli arretrati per un quinquennio, il Pretore
di Parma, con ordinanza del 1° febbraio 1991, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983,
n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, a norma del
quale l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella
retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza
sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici
dipendenti cui venga corrisposta la detta indennità, salva la
prescrizione quinquennale prevista dal secondo comma della
disposizione impugnata;
che, ad avviso del giudice remittente, questa disposizione,
sotto specie di norma di interpretazione autentica, contiene in
realtà una norma innovativa, la quale, in quanto munita di efficacia
retroattiva, contrasta sia col principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost. perché impone agli enti locali e agli istituti di
diritto pubblico un nuovo onere finanziario gravante anche su
esercizi finanziari pregressi, sia con l'art. 101, secondo comma,
perché pregiudica la decisione di cause in corso invadendo le
funzioni proprie del potere giudiziario;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS ed
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, in riferimento all'art. 101, secondo comma,
Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata
da questa Corte con ordinanza n. 754 del 1988;
che, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost., la questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 193 del 1991;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dal Pretore di
Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte