Ordinanza n. 292/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.P.R. 641/1972
- art. 12d.P.R. 641/1972
usata come parametro
citata
- art. 33d.P.R. 642/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 17
febbraio 1996 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
nel procedimento civile vertente tra Leonardi Giuseppe ed il
Ministero delle Finanze, iscritta al n. 409 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 1996, il pretore di
Catania, sezione distaccata di Acireale ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui,
in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa
per l'occupazione di suolo demaniale, non consente l'esercizio
dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi
amministrativi ivi previsti;
che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti, con cui la
sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina
parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
sull'imposta di bollo, valgono anche per le norme impugnate, le quali
parimenti comportano una ingiustificata compressione del diritto di
difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza
dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi
amministrativi;
Considerato che la questione, nei termini formulati dall'ordinanza
di rimessione, investe soltanto l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972;
che la questione, così precisata, è già stata sottoposta a
questa Corte, che, con sentenza n. 56 del 1995, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del citato art. 12, nella parte in
cui non prevede, nelle controversie contemplate dall'art. 11 del
decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in
mancanza di preventivo ricorso amministrativo;
che, dopo la citata sentenza, sono intervenute sulla medesima
questione due ordinanze di manifesta inammissibilità, nn. 223 e 317
del 1995;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ot-tobre 1972,
n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - già
dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza
n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte