Ordinanza n. 292/1999
Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 70Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 7 marzo (n.
3 ordinanze) e l'11 aprile 1997 dal tribunale di Fermo, il 14
febbraio 1997 dal tribunale di Roma, il 18 (n. 2 ordinanze) e l'11
aprile, il 20, il 7, il 28 marzo e l'11 aprile 1997 dal tribunale di
Fermo, rispettivamente iscritte ai nn. da 539 a 542, 578 e da 624 a
630 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visti gli atti di costituzione di Ricci Teresa ed altra e dell'INPS
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di undici giudizi di appello, vertenti su
domande di riconoscimento della ricostruzione di trattamenti
pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte
costituzionale, il tribunale di Fermo, con altrettante ordinanze di
identico contenuto, emesse il 7 marzo (r.o. nn. 539, 540, 541 e 628
del 1997), il 20 marzo (r.o. n. 627 del 1997), il 28 marzo (r.o. n.
629 del 1997), l'11 aprile (r.o. nn. 542, 626 e 630 del 1997), ed il
18 aprile (r.o. nn. 624 e 625 del 1997), ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti
e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in
giudicato;
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli
aventi diritto in applicazione della citata sentenza di
illegittimità costituzionale oltre che della sentenza n. 240 del
1994 - si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
precludendo la possibilità di far verificare giudizialmente la
sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto
azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'INPS al
riconoscimento del diritto stesso;
che, nel corso di analogo giudizio di appello, il tribunale di
Roma, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o. n. 578 del
1997), ha anch'esso sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata contrasta: a)
con l'art. 136 della Costituzione, in quanto sostanzialmente, seppur
indirettamente, pone nel nulla le intervenute declaratorie di
illegittimità costituzionale; b) con gli artt. 134 e 70 della
Costituzione, dovendo la funzione legislativa essere esercitata nel
rispetto dei principi generali dettati dalla Costituzione e nei
limiti di ragionevolezza affermati dalla Corte costituzionale; c) con
l'art. 24 della Costituzione, poiché la previsione della
declaratoria d'ufficio dell'estinzione dei giudizi si contrappone ad
un intervento normativo complessivamente non satisfattivo dei diritti
azionati in applicazione delle citate pronunce d'incostituzionalità;
d) con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la non
giustificata previsione della compensazione tra le parti delle spese
di lite in controversia di natura previdenziale;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per
l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 539, 578 e 624 del 1997,
si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle
sollevate questioni;
he c , nel giudizio promosso con r.o. n. 542 del 1997, si sono
costituite, altresì, le ricorrenti del giudizio a quo concludendo
per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
censurata.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dalle Autorità rimettenti è stata,
successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo
denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante
emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia
avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità
giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte