Ordinanza n. 293/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1423/1956
- art. 8legge 497/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica
moralità), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974,
n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza
emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento
penale a carico di Musacco Mario, iscritta al n. 4 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Cosenza -con ordinanza del 13 aprile
1988, pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1989- ha sollevato, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), come modificato
dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro
la criminalità);
che la norma impugnata è censurata nella parte in cui consente
l'arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale anche fuori dei casi di flagranza;
che tale previsione - se è giustificata quando la
contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
abbia carattere permanente - limita invece oltre misura il diritto
allo status libertatis, anche sul piano della repressione per coloro
che siano sottoposti a misure di prevenzione, quando l'evento da
reprimere ha carattere istantaneo e per di più configura una
fattispecie in sé contravvenzionale (guida di autoveicolo);
Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate non
fondate dalla Corte con le sentenze nn. 64/1970 e 126/1983;
che in particolare la sentenza n. 64/1970 ha non solo precisato
che nella norma impugnata ricorrono tutti gli estremi richiesti
dall'art.13 della Costituzione, ma anche chiarito che, nella
specifica situazione descritta in detta norma è pienamente
ragionevole la previsione che possa ricorrere, fuori della flagranza,
"una situazione di urgenza che renda necessario l'intervento
restrittivo della libertà personale, ove si tenga presente che il
provvedimento si rivolge a soggetti nei cui confronti già si sono
verificate le condizioni di pericolosità sociale... e che hanno, per
di più, contravvenuto agli obblighi relativi; che hanno cioè
trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni stabilite nel
provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale";
che dall'ordinanza di rimessione non emergono elementi che
rendano opportuno un riesame delle decisioni citate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,
sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione dal Pretore
di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte