Ordinanza n. 293/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 679Codice di procedura penale
- art. 228Codice penale
- art. 62legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,
e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 30
ottobre 1996 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di Vincenzo Cucina,
iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Palermo, nel corso di
un procedimento per l'accertamento della pericolosità sociale di un
condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della
libertà vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen.,
ha sollevato, con ordinanza del 30 ottobre 1996 (pervenuta a questa
Corte il 27 maggio 1997), questione di legittimità costituzionale
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in
riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione;
che ad avviso del rimettente le norme impugnate, che prevedono
rispettivamente il diniego (art. 120) e la revoca (art. 130) della
patente di guida nei confronti di chi - fra altre ipotesi - sia o sia
stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli
effetti della riabilitazione, contrasterebbero, per un primo profilo,
con il principio di ragionevolezza e con la finalità rieducativa
della misura (artt. 3 e 27 della Costituzione), poiché la disciplina
censurata, con il suo automatismo, contraddirebbe irragionevolmente
il sistema delle misure di sicurezza, mirate bensì al controllo del
soggetto ma attraverso il suo reinserimento sociale e dunque in primo
luogo attraverso il lavoro (artt. 228, quarto comma, cod. pen. e
190, comma 6, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
le norme di attuazione del codice di procedura penale), finendo per
incentivare ciò che si deve prevenire, vale a dire la commissione di
ulteriori reati, a causa della difficoltà nello svolgimento
dell'attività lavorativa in conseguenza della perdita della patente
di guida, come è nella specie (svolgendo l'interessato il lavoro di
autista);
che, quindi, risulterebbe violato il diritto al lavoro (art. 4
della Costituzione);
che, per un ulteriore profilo, la disciplina in argomento
comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento (art. 3
della Costituzione), a danno di chi subisce la revoca della patente
per effetto dell'applicazione di una misura di sicurezza, potendo
riottenere il titolo di guida soltanto a seguito della
riabilitazione, rispetto a chi evita le conseguenze sfavorevoli di
tale normativa solo perché risulti non più socialmente pericoloso
prima dell'effettiva applicazione della misura di sicurezza;
che, infine, le norme contrasterebbero con l'art. 16 della
Costituzione, che, riconoscendo la libertà di circolazione, ne
ammetterebbe limitazioni solo in presenza di finalità generali di
sicurezza, che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili;
che a tali plurimi profili di incostituzionalità dovrebbe porsi
rimedio, secondo una prospettazione in via gradata da parte del
giudice rimettente a) o attraverso la radicale eliminazione, per via
di dichiarazione di incostituzionalità, di ogni effetto limitativo
dell'abilitazione alla guida derivante dall'applicazione, pregressa o
attuale, di una misura di sicurezza, ovvero b) attraverso
l'attribuzione al magistrato di sorveglianza, in sede di procedimento
per l'applicazione di misure di sicurezza, del potere di
disciplinare, in base alle peculiarità di ciascun caso concreto,
l'uso della patente di guida nei confronti del sottoposto alla
misura, secondo un modulo già previsto nell'ordinamento, come è
quello contenuto nell'art. 62, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, in tema di disciplina della sospensione della patente
nell'ambito della semidetenzione e della libertà controllata; una
prospettazione di due possibili esiti in rapporto di subordinazione,
questa, che non sarebbe stata adeguatamente affrontata e risolta
dall'ordinanza n. 253 del 1995 di questa Corte.
Considerato che il Magistrato di sorveglianza rimettente prospetta,
attraverso le richieste che si sono esposte in narrativa, formulate
in via gradata, una declaratoria di incostituzionalità degli artt.
120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b) del nuovo codice della
strada, tale da eliminare in radice (secondo la richiesta principale)
o da conformare diversamente, includendovi poteri di regolazione in
concreto da parte del magistrato di sorveglianza (secondo la
richiesta subordinata), le norme che, nell'ambito della disciplina
della circolazione stradale, stabiliscono i casi nei quali, per
difetto dei c.d. requisiti morali connessi ai precedenti penali e
giudiziari, sono imposti il diniego e, specularmente, la revoca della
patente di guida;
che le norme impugnate attengono ad attribuzioni affidate
all'autorità amministrativa di cui regolano le modalità di
esercizio, in presenza di taluni presupposti stabiliti in via
generale, tra i quali la precedente o attuale sottoposizione
dell'interessato a una misura di sicurezza;
che, chiamata a pronunciarsi su questione analoga, riferita ai
medesimi parametri costituzionali, questa Corte ha già rilevato, con
l'ordinanza n. 253 del 1995, che in tale disciplina, nella quale la
sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della
sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di
pericolosità qualificata - costituisce un presupposto delle
determinazioni amministrative in tema di rilascio o di revoca della
patente, il magistrato di sorveglianza non è né può essere in
alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate, le
quali per definizione seguono e non precedono i provvedimenti
giurisdizionali assunti, come si è detto, quali presupposti;
che l'anzidetto rilievo vale, allo stesso modo, per entrambe le
prospettazioni svolte dal rimettente, essendo comunque le norme sulla
disciplina della patente di guida, come tali, estranee all'ambito e
alle determinazioni cui il magistrato di sorveglianza è chiamato,
non potendosi in alcun modo configurare gli istituti oggetto della
presente questione quali aspetti del complessivo contenuto
prescrittivo delle misure di sicurezza;
che, alla stregua dei rilievi che precedono, la questione,
sollevata su norme delle quali il giudice a quo non ha da fare
applicazione (v., oltre alla citata ordinanza n. 253 del 1995, la
sentenza n. 109 del 1983, punto 10 del diritto), deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, non spiegando la soluzione
di essa alcuna incidenza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e
27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Palermo, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte