Ordinanza n. 294/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1684/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,
secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti
per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1973 dal pretore di San Marco in
Lamis in tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciaravella
Francesco, Jannantuono Matteo ed altra e Tenace Maria Lucia, iscritte
ai nn. 175, 176 e 177 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Bovino nel
procedimento penale a carico di Volpe Giuseppa, iscritta al n. 234 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,
della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente
all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di
carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla
legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3 della
Costituzione;
che in tutti i giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 questa Corte
ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale in precedenza proposta da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta
decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre
1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con
le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Marco in Lamis e
di Bovino, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte