Ordinanza n. 294/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 10legge 1760/1928
- art. 98legge 689/1981
- art. 485legge 689/1981
citata
- art. 338Codice penale
- art. 485Codice penale
- art. 388Codice penale
- art. 617-terd.P.R. 447/1988
- art. 87legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 617- ter del
codice penale, in relazione agli artt. 485 stesso codice e 89 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
dell'art. 98 stessa legge n. 689 del 1981, riversato nell'art. 640,
ultimo comma, del codice penale, dell'art. 10 della legge 5 luglio
1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario);
e art. 338 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 settembre 1983 dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Levi Franco iscritta al n. 967
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 7 giugno 1983 dal Pretore di Mondovì nel
procedimento penale a carico di Bellocchio Margherita iscritta al n.
5 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 155 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 6 gennaio 1984 dal Pretore di
Napoli-Barra nel procedimento penale a carico del Legale
Rappresentante della Soc. Assicuratrice "Mutuo Soccorso Ariete"
iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Tribunale di Casale
Monferrato nel procedimento penale a carico di Saletta Enrico
iscritta al n. 1208 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione dell'Unione Svizzera per il commercio
del formaggio S.A. di Berna nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto:
che con le ordinanze indicate in epigrafe i Tribunali di Milano
e di Casale Monferrato dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost.,
rispettivamente, della legittimità costituzionale degli artt. 617-ter
c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 10 della
legge 5 luglio 1928, n. 1760 (deterioramento o distrazione di oggetti
sottoposti a privilegio per credito agrario);
che il dubbio, in entrambi i casi, trae origine
dall'introduzione, nel capo quarto della legge 24 novembre 1981, n.
689 ("Modifiche al sistema penale") di una serie di casi di
perseguibilità a querela di parte, ed è in particolare fondato
sulla ritenuta analogia dei suddetti reati, rispettivamente, con
quelli di cui agli artt. 485 c.p. (falso in scrittura privata) e 338,
terzo comma, c.p. (sottrazione, distruzione o deterioramento di cose
sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo),
introdotto - quest'ultimo - con l'art. 87 della citata legge n. 689
del 1981: analogia che renderebbe priva di giustificazione la mancata
estensione ai primi del regime di perseguibilità a querela previsto
per i secondi dalla citata legge n. 689 del 1981;
che il Tribunale di Casale Monferrato impugna anche il citato
art. 388, terzo comma, c.p., in quanto non estende tale previsione
alla fattispecie di cui al predetto art. 10 della legge n. 1760 del
1928;
che il Pretore di Mondovì, con l'ordinanza indicata in epigrafe
dubita, a sua volta, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 98 della citata legge n. 689
del 1981, in quanto prevede la perseguibilità a querela di parte per
il reato di truffa semplice (art. 640 c.p.) e non anche per quello di
frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), nonostante che -
secondo il predetto giudice - il primo sia più grave sotto il
profilo oggettivo e soggettivo e che entrambi mirino a tutelare
interessi patrimoniali;
che il Pretore di Napoli-Barra, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dubita, per converso, in riferimento agli artt. 3 e 112
Cost., della legittimità costituzionale del medesimo art. 98,
assumendo che la perseguibilità a querela di parte per il delitto di
truffa ivi prevista introduca una non giustificata eccezione al
principio d'obbligatorietà dell'azione penale ed accomuni forme di
truffa lievi ad altre più gravi, avvantaggiando, tra gli autori di
tale reato, quelli maggiormente pericolosi;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
tutti i predetti giudizi, ha chiesto che sia dichiarata
l'infondatezza delle questioni sollevate, attesa l'ampia
discrezionalità da riconoscersi al legislatore nelle scelte in
ordine al regime processuale (perseguibilità d'ufficio o a querela)
e la diversità dei beni tutelati dai reati posti a raffronto;
che analoghe tesi ha sostenuto, nel giudizio instaurato dal
Pretore di Mondovì, l'Unione Svizzera per il Commercio del formaggio
S.A. di Berna, parte civile nel procedimento a quo;
Considerato:
che i predetti giudizi involgono questioni fondamentalmente
comuni, sicché essi possono essere trattati e decisi congiuntamente;
che questa Corte ha già precisato, nella sentenza n. 7 del
1987, che la scelta di subordinare, mediante la perseguibilità a
querela, la persecuzione di certi reati alle determinazioni delle
parti private offese risponde ad esigenze di vario ordine, non
necessariamente connesse alla minore gravità degli illeciti, e
sottende bilanciamenti di interessi e valutazioni di politica
criminale spesso assai complesse, rispetto alle quali deve perciò
riconoscersi al legislatore un'ampia discrezionalità, non
sindacabile da questa Corte se non sia affetta da manifesta
irrazionalità;
che nelle scelte operate con la legge n. 689 del 1981, accanto
alla ritenuta non rilevante gravità degli illeciti per i quali si è
introdotto il regime per la perseguibilità a querela, ha avuto
rilievo decisivo la finalità di conseguire, anche per questa via,
una significativa deflazione dei carichi giudiziari, strumento
necessario - pur se non certo unico - per avviare a soluzione il
prioritario problema costituito dall'intollerabile lentezza della
giustizia penale;
che in quest'ottica il legislatore, pur senza escludere
successivi interventi nello stesso senso, ha ragionevolmente
orientato le proprie scelte su reati che, oltre ad essere non gravi,
hanno notoriamente una rilevante incidenza sul lavoro giudiziario;
che alla stregua di tale criterio si giustifica che siano stati
inclusi nell'area della perseguibilità a querela i reati
di cui agli artt. 485 e 640 c.p., e che ne siano stati esclusi,
invece, quelli di cui agli artt. 617- ter c.p.p. e 10 della legge
n. 1760 del 1928, la cui incidenza statistica è pressoché nulla e
che sono d'altra parte posti a garanzia di beni giuridici
non omogenei a quelli tutelati dagli illeciti assunti come tertia
comparationis;
che, inoltre, non può certo ritenersi irragionevole la scelta
del legislatore di mantenere la perseguibilità d'ufficio per un
reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - e non del solo
patrimonio della vittima - quale la frode nell'esercizio del
commercio (art. 515 c.p.), che è espressione di un costume
commerciale contrario alle regole di probità e buona fede,
pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori che degli
stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza
una forma di concorrenza sleale;
che infine, una volta che si ritenga giustificata, per le
ragioni anzidette, l'introduzione del regime di perseguibilità a
querela per il delitto di truffa semplice, un sindacato della Corte
su tale scelta legislativa non potrebbe comunque avere ingresso in
relazione a talune forme di manifestazione di tale delitto - che il
Pretore di Napoli-Barra differenzia dalle altre e ritiene
abbisognevole di un regime di perseguibilità d'ufficio - posto che
esse non hanno configurazione giuridica autonoma;
che, pertanto, tutte le predette questioni si appalesano
manifestamente infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 617- ter c.p., sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 settembre 1983
(r.o. 967/83);
b) degli artt. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760
(provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e 388, terzo
comma, c.p. - nel testo sostituito con l'art. 87 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Casale Monferrato con
ordinanza del 27 settembre 1984 (r.o. 1208/84);
c) dell'art. 98 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Mondovì con
ordinanza del 7 giugno 1983 (r.o. 5/84);
d) del medesimo art. 98 della legge n. 689 del 1981, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Pretore di Napoli-Barra
con ordinanza del 6 gennaio 1984 (r.o. 548/84).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte