Ordinanza n. 294/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo,
n. 7 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico
della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il
24 luglio 1986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Nahum
Andrea contro il Comune di Opera ed altro, iscritta al n. 220 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sede di Milano, il 24 luglio 1986 è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo comma, n. 7 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione
del testo unico della legge comunale e provinciale), "nella parte in
cui prevede la esclusione o la impossibilità della nomina ai
pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che
abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7
del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da
parte dell'amministrazione", per contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost.;
che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità secondo quanto già affermato da questa Corte per
la cosiddetta destituzione di diritto (sentenza n. 270 del 1986);
Considerato che la questione odierna concerne la assunta
irrazionalità e ingiustificatezza dei casi di esclusione ex lege
all'accesso al pubblico impiego: nella specie aver riportato condanna
penale per uno dei reati elencati nella norma impugnata. Consegue
l'impossibilità da parte dell'amministrazione di valutarne, ai
propri fini, la gravità, con evidente correlazione, quanto alla
ratio, alla menzionata questione relativa alla destituzione di
diritto, richiamata, nei profili e argomenti, dallo stesso Collegio a
quo;
che con la citata sentenza n. 270 del 1986 questa Corte ha
dichiarato, appunto, inammissibile (con successive ordd.nn. 187, 248
e 447 del 1987 manifestamente inammissibile) la questione di
legittimità costituzionale delle norme aventi ad oggetto la
destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per
determinati reati, rivolgendo peraltro al legislatore l'invito a
procedere ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei
connessi problemi;
che tale orientamento va identicamente ribadito con riferimento
all'impugnata normativa, ugualmente concernente cause di
incompatibilità ex lege con il pubblico impiego, ancorché, in
questo caso, ostative ab origine; talché anche la presente questione
si appalesa manifestamente inammissibile;
che peraltro va rinnovato l'invito a che il legislatore provveda
a disciplinare l'intera materia in modo adeguato alle emerse esigenze
e con coerente uniformità per l'intera area del pubblico impiego;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, r.d. 3
marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale
e provinciale) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano)
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte