Ordinanza n. 294/1993
Altra decisione · depositata il 24/06/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 154/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle
imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da
parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di
aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), in relazione
agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), 24, secondo comma, e 29, penultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), 47, primo comma,
lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), e 33, terzo comma, del d.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento
sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze
emesse il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Biella; il 24 maggio 1991 (n. 3 ordinanze) ed il 4 ottobre
1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino,
rispettivamente iscritte ai nn. 135, 730, 747 e 748 del registro
ordinanze 1991 ed al n. 69 del registro ordinanze 1993 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1991, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992
e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e
Giuseppe Danese;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Mario Pignatelli per Mario Aubert, Mario
Pignatelli e Giuseppe Danese;
Ritenuto che nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro
l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto
maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni
1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con
ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.
3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della
legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni,
il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in relazione
agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella
parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio
dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad
imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento
pensionistico";
che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata -
equiparando, a far data dal 1° luglio 1986, i vitalizi di cui al
secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui
all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 - comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta
sul reddito delle persone fisiche nei confronti degli assegni
vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed ai soggetti
inclusi in altre categorie equiparate, in conseguenza
dell'abbattimento della base imponibile al sessanta per cento
dell'ammontare di detti assegni;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche -
se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica
spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie
equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi,
nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare - non trova,
invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti
cessino dalle rispettive funzioni: e questo perché, secondo il
giudice remittente, i parlamentari e gli appartenenti alle categorie
equiparate, una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai fini
dell'imposta sulle persone fisiche, in una posizione del tutto
identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici
collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio
accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si
porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art.
53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva;
che, nei tre procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario
Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'Intendenza di Finanza di Torino
avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul
trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la
Commissione tributaria di primo grado di Torino, con tre ordinanze
del 24 maggio 1991 (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991), di identico
contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile
1989, n. 154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari
di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico
impiego";
che anche in questa ordinanza la questione è stata sollevata
sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un
ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e
53, primo comma, della Costituzione;
che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'Intendenza di
Finanza di Torino per ottenere la riliquidazione delle denuncie dei
redditi presentate per gli anni 1988 e 1989, la Commissione
tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991
(R.O. n. 69 del 1993), ha sollevato nuovamente questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, in termini identici a quelli
prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa Commissione;
che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte
ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale
si è disposto di acquisire presso la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica elementi informativi in ordine all'attuale
regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal
mandato, al fine di poter comparare tale regime - in relazione alla
contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione - da un lato, con quello delle rendite vitalizie
di cui all'art, 47, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 e,
dall'altro, con le pensioni spettanti ai dipendenti pubblici
collocati a riposo;
che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1° marzo 1993,
il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il Regolamento
vigente della previdenza per i deputati, lo Statuto della Cassa di
Previdenza per i deputati ed il Regolamento per la sua attuazione
previgenti all'attuale disciplina nonché un appunto riepilogativo
dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire
dal 1956, appunto nel quale vengono esposte le peculiarità della
disciplina dell'assegno vitalizio ed in particolare le
caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella
del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;
che, a sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4
marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed i testi precedenti
del Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli
senatori e loro familiari, nonché un parere pro-veritate acquisito
dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al Servizio
sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi
spettanti agli ex parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso
dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha
sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere;
che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente della Camera
dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 1°
marzo 1993, ha altresì fatto rilevare che l'Ufficio di Presidenza
della Camera ha apportato, in data 1° aprile 1993, alcune
modificazioni all'art. 1 del Regolamento della previdenza dei
deputati, in linea con un più generale disegno di riforma
dell'istituto dell'assegno vitalizio destinato ad accentuare la sua
omogeneità con le rendite derivanti da rapporti assicurativi;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalle ordinanze sopra richiamate investe l'art. 2, comma
sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui
limita il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato
disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio
1988, n. 42 - e consistente nell'abbattimento al 60% della base
imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche - ai
vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo
comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
senza estendere lo stesso trattamento a favore della generalità
delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;
che la questione è stata sollevata con riferimento agli artt. 3
e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della
sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti agli ex
parlamentari (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con
le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;
che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria di
questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che
concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi
dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni
ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che
non forniscono, di contro, giustificazioni in ordine alla
equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento
fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di
cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico approvato
con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
che, ai fini del giudizio sulla questione proposta con le
ordinanze in esame - che mira ad estendere a tutta l'area delle
pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale
privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli
assegni vitalizi spettanti a determinate categorie - si presenta,
peraltro, pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale,
sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto- bis, della legge 27
aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento
fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante
l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a
favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle
categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo
comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;
che appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente tale
questione di legittimità costituzionale, riunendo l'esame della
stessa al presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della
legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un
trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario -
mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito
percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti
inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29,
penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento
agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;
2) ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare
la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero
precedente;
3) ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di
legge;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte