Ordinanza n. 295/1988
Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 43Contratti agrari
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.17, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
LL. 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964
n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dalla Corte d'Appello
di Brescia, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento tra il Comune di Roverbella
(acquirente di un terreno agricolo da destinarsi alla costruzione di
un asilo nido) e Lodovico Sartori (affittuario da nove anni del
terreno stesso), avente ad oggetto l'esistenza di un obbligo del
Comune di corrispondere al fittavolo l'indennità aggiuntiva prevista
dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in misura pari al
prezzo di compravendita, la Corte d'Appello di Brescia ha sollevato,
su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, commi secondo,
terzo e quarto, della citata legge n. 865 1971 "nella parte in cui
non prevede un'indennità a favore del fittavolo, mezzadro, colono o
compartecipante anche quando l'accordo per la cessione volontaria del
fondo, pur avvenendo al dichiarato fine di destinare l'area medesima
all'esecuzione dell'opera pubblica, abbia luogo al di fuori del
procedimento espropriativo e prima che questo abbia avuto inizio con
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la determinazione
dell'indennità provvisoria";
che, secondo il collegio rimettente, le disposizioni impugnate
determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i
coltivatori non proprietari di un fondo a seconda che il fondo stesso
sia oggetto della "cessione volontaria" prevista dall'art. 12 della
legge n. 865 del 1971 - nel qual caso al coltivatore spetta
l'indennità aggiuntiva prevista dal secondo comma dell'art. 17 della
stessa legge - oppure sia oggetto di un negozio di trasferimento
anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità, che non fa sorgere
il diritto del coltivatore a tale indennizzo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto la dichiarazione d'infondatezza della questione;
Considerato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la
legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari) che, all'art.
43, ha riconosciuto all'affittuario di un fondo il diritto ad un equo
indennizzo in tutti i casi di luzione incolpevole del contratto di
affitto ed all'art. 50 ha attribuito all'affittuario coltivatore
diretto, costretto a lasciare il terreno soggetto ad utilizzazione
edilizia, l'indennizzo previsto dal precedente art. 43 o, in
alternativa, le indennità previste dal secondo comma dell'art. 17
della legge n. 865 del 1971;
che tale disciplina dei contratti agrari dettata dalla legge n.
203 del 1982 si applica a tutti i rapporti comunque in corso, anche
se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza
passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva (art.
53, primo comma, l. cit.);
che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice a quo
onde accertare la persistente rilevanza della questione nel giudizio
pendente a lui;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia
al fine di accertare la persistente rilevanza della questione
sollevata in relazione alla sopravvenienza della l. 3 maggio 1982 n.
203 (Norme sui contratti agrari).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte